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Castelvetro - Biomasse : la montagna ha partorito il topolino



Dopo 4 anni dall’insediamento di questa Amministrazione nata sul solco di quelle parole del Sindaco, il giorno dopo le elezioni : “abbiamo sfilato il comitato ai grillini”, il regolamento tanto richiesto in materia di Biomasse, si concretizza in questo foglio ad una facciata, dopo 3 nostre richieste in merito, cadute nel vuoto nel corso degli anni e tante promesse al vento.


Cerchiamo invece di analizzare per punto la paginetta dell’articolo inserito nelle norme tecniche di attuazione del PRG e non in un regolamento ad oc come auspicato



In merito al punto 2 Ricordiamo che la postcombustione ( incenerimento dei fumi a 850 o 1100 gradi per 2 sec oppure 0,2 sec) avviene legislativamente solo per alcune tipologie di BIOMASSE , reg 592/2014, in seguito alla volontà di scavalcare il reg 1069/2009,142/2011, 749/2011, combustione dei rifiuti animali ad opera di ASSOGRASSI , in sede comunitaria ( reg 7015 MK ), quindi non è possibile genericamente utilizzare un OBBLIGO POSTCOMBUSTIVO, estremamente oneroso, ( fonte fossile , METANO ) scavalcando norme SANITARIE e AMBIENTALI che lo consentono , pena il trovarsi sconfitti in sede giudiziaria. Non si comprende perché non venga ad essere citata la produzione di metano da BIOGAS, identificata dalla normativa 51 /2011. Da voi citata al punto 1, come segue: 3. ENERGIA DA BIOGAS E PRODUZIONE DI BIOMETANO Ai fini del presente atto, per impianti di produzione di biometano da immettere in rete e di energia da biogas si intendono quelli alimentati dalle biomasse di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, avviate a fermentazione anaerobica. L’impianto da biogas è comprensivo anche di tutte le pertinenze necessarie al suo funzionamento: strutture per il condizionamento e lo stoccaggio dei materiali in arrivo, sistema di trattamento e collettamento del biogas, impianto di cogenerazione, linea di trasformazione e connessione alla rete di distribuzione, strutture per il trattamento e lo stoccaggio del digestato. Le biomasse da pirolisi, gassificazione degli alberi e degli sfalci per produrre energia elettrica, non necessitano della postcombustione a norma di legge, ma potrebbe essere auspicata. Ricordo che le Biomasse possono essere classificate nel modo seguente:

La biomassa consiste in componenti organici - vegetali ed animali - ottenuti principalmente dalla raccolta e dalla lavorazione delle colture agricole e forestali. Si possono raggruppare le biomasse nelle seguenti famiglie

biomasse forestali, legno ricavato da piante destinate alla combustione (legna da ardere); colture energetiche dedicate (sia per combustione diretta che per trasformazione in biocombustibili); residui delle attività agricole (paglie e potature arboricole), residui delle attività forestali (ramaglie e cime, scorze, ceppi), residui della lavorazione del legname (segatura, refili, intestature), residui agroindustriali (sanse, raspi, lolla di riso) e dell’industria alimentare (grassi di macellazione, noccioli di frutta, gusci); rifiuti speciali a matrice biologica (tavole dei cantieri, legno delle demolizioni degli edifici, mobili a fine vita, oli di frittura, pali e traversine); frazione biogenica dei rifiuti solidi urbani (carta, legno, tessuti, residui alimentari, residui di giardinaggio e potature urbane); rifiuti organici degli impianti delle fognature urbane e degli allevamenti zootecnici. Le normative in essere nel campo delle biomasse o degli odori ,per il principio di precauzione, non prevedono la fuoriuscita di ODORI da tali impianti, la legislazione attuale applicata in alcune regioni, ha portato la contaminazione odorigena nel campo dei reati qualora si manifesti, in quanto le BAT attuali prevedono tecniche di lavorazione ad impatto zero emissioni odorigene ( la Regione ER non ha ancora recepito le normative in materia, vedi caso Fonderie di Modena, Bitume S Cesario , Far Pro Spilamberto, Laminam Borgotaro)

La postcombustione non è lo strumento per l’abbattimento degli odori , ma per la rottura dei ponti molecolari degli IPA , prodotti a temperature da 400 a 600 gradi in presenza di Cloro , e quindi atta alla riduzione delle diossine nei campi ,e quindi alla riduzione della contaminazione cancerogena degli alimenti.

La postcombustione non può avvenire in seguito alla produzione di odori nei PROCESSI CHE PRECEDONO il funzionamento dei MOTORI, in quanto è proprio la combustione con i fumi a 150 gradi in uscita che genera gli ODORI e gli odori non sono legati alla produzione di diossine.

Il postcombustore (vedi SAPI) è SEGUENTE la linea di coogenerazione o combustione semplice Dalla nota appare che la POSTCOMBUSTIONE debba essere un procedimento da utilizzare qualora si debba ricorrere alla manutenzione o guasto per non arrecare danno, e non come metodologia funzionale al processo produttivo.

Le sostanze elencate non sono rappresentative di tutte le sostanze inquinanti, ma questo regolamento permette di includere nel processo produttivo altre sostanze inquinanti non citate


In merito al punto 3 Esiste una netta differenza in questo caso tra la distanza di 1 km al punto 1 per le aree abitate o i centri urbani , e le aree di ricaduta degli inquinanti , che solitamente con camini a 15 metri di altezza e bocche di 1,5 metri, a temperatura di 150 gradi, hanno un raggio di ricaduta con curva a circa 4 km ( vedi diagrammi caso rifiuti cat 1 Inalca), quindi appare inspiegabile la motivazione che permette di ridurre la distanza per gli abitati ( 1 km ) e quindi le conseguenze in termini di salute e valori immobiliari , e il raggio di ricaduta, che è sempre superiore al km ( 4 km ) per le zone agricole sottoposte a vincoli.


Al punto 4 Non è specificato chi dovrà prevedere il diagramma di ricaduta degli inquinanti , non viene citata la presenza di abitazioni civili, non viene citato l’ente di controllo , se le autorizzazioni fanno riferimento al SUAP , se sono in AIA o AUA o VIA o IPPC , non viene citato nulla se non una generica TORRE di DESOLFORAZIONE , che attualmente non è certamente lo strumento ideale per l’abbattimento degli inquinanti ( ma è solo il postcombustore a metano) a cui ha fatto riferimento al punto 2, non si fa alcun cenno al controllo in telemetria e alla trasparenza dei dati. La metodologia di abbattimento degli inquinanti è intrinseca alla autorizzazione Provinciale dell’AIA e non alla zona di ricaduta a posteriori, quindi non è nelle facoltà della Amministrazione stabilire una valutazione della zona di ricaduta o un diniego ad impianto effettuato, facendo installare una torre di desolforazione, ma la stessa viene ad essere installata in quanto le aziende produttrici sanno benissimo in base alla tipologia di lavorazione, cosa occorre per rispettare le norme emissive.

Al punto 5 Si demanda al potere del Consiglio Comunale la deroga al punto 1 e 3 , quindi si rientra nella deroga ( vedi deroga Legge Galasso rendering del 4 Giugno 2012, deroga attuale piazzale e 600 mq Piemme, lato pedemontana, e tutto il sistema di deroghe e variazione patti di convenzione che sono diventati la prassi del Comune di Castelvetro. Questo comma in pratica annulla i precedenti commi e quindi rimette al Consiglio il potere decisionale e non ad un regolamento (siamo in variazione del prg), rendendo vano il significato di questo voto di consiglio comunale , al pari del voto per il comparto D della Flaviker



A nostro avviso il regolamento, e non l’articolo BIS del PRG, doveva vertere sulle seguenti linee guida che sono certamente utilizzabili anche in sede legale, per opporsi ai meandri di un sistema fragile e che ha mille contraddizioni: ⦁ La sostenibilità energetica e la speculazione energetica

⦁ La telemetria obbligatoria e la trasparenza dei dati

⦁ Il principio di PRECAUZIONE a priori e non a posteriori

⦁ la applicazione delle linee guida di Aarhus alla lettera

⦁ assenza di impatto ambientale negativo ambientale

⦁ la valutazione degli sforamenti Pm10, 2,5,Nox nel territorio, se superiori ai 34 giorni il diniego.

⦁ obbligo di consigli comunali aperti alla cittadinanza con diritto di parola in caso di AIA richieste.

⦁ obbligo di ascolto delle Associazioni del territorio

⦁ obbligo di convocazione delle Associazioni riconosciute al tavolo delle CDS

⦁ valutazione di impatto ambientale integrata con altre AIA o AUA presenti

⦁ la trasparenza dei dati analitici su sito ARPA in tempo reale per ogni cittadino visionabile su internet da casa

⦁ Energia/mese prodotta in tempo reale e quantitativi di biomassa utilizzati con il costo energetico del trasporto

⦁ Certificazione costante del luogo di provenienza della biomassa (filiera corta)

⦁ Bilancio economico trasparente online

⦁ La postcombustione nei casi obbligatori di legge (cat1, pollina)


Per concludere abbiamo aspettato 4 anni per avere una pagina con 6 commi, che non dicono nulla, che lasciano alla decisione del consiglio comunale la scelta se autorizzare o meno un impianto a biomasse, abbiamo fatto 3 interrogazioni nel corso dei 4 anni, per avere delucidazioni in merito, cadute nel vuoto, e questo parto che si pensava ,dato la tempistica, estremamente dettagliato e preciso si è rivelato inconsistente, vuoto e inutile. Ci ritroviamo dopo 4 anni e la fatica che il comitato ha svolto dal Dicembre 2011 al fine di tutelare il territorio e gli abitanti, con una paginetta insignificante inserita in un BIS articolo del PRG, a dimostrazione del fatto che quando il Sindaco nel 2014 esultante scrisse sulla stampa che aveva SFILATO il COMITATO ai Grillini aveva probabilmente raggiunto lo scopo elettorale acquisendo un membro di tale comitato nella Amministrazione, che è altra cosa dal voler tutelare ambiente e salute,


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