Smettere di Assimilare significa far pagare ai cittadini , ma è proprio vero ? Lo abbiamo chiesto al Ministro
L’art 195 comma 2 lettera E della 152/06 fa riferimento in materia di ASSIMILAZIONE alle seguenti parole :
( * Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;) *abrogato n 214 del 2011
Siamo in attesa snervante della imposizione dettata dalla sentenza del TAR che ha condannato il Ministero a redigere il regolamento in materia di assimilazione .
Sentenza 13/04/2017, n. 4611 - T.A.R. Lazio - Sez. II bis Illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando, 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla diffida inviata il 12.05.2016 dalla società ricorrente; 2) dichiara l’obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento menzionato nella diffida adottando, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di giorni 120 dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.
Ma eravamo proprio senza?
Se andiamo a rileggere il 214 del 2011 che ha violentato la 152/06 , e che pare ora con le normative essere riabilitata, ( noi siamo bravi a violare le leggi comunitarie sperando che nessuno se ne accorga , vedi collegato 41 sul compost ), cosa diceva :
“che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula: superficie x Kd , dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti di cui alla lettera a) e Kd è l’indice di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158. Nei comuni in cui non sia stata ancora applicato il regime tariffario di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158 sono assimilati i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 8 che siano quantitativamente compatibili con la capacità organizzativa del servizio pubblico.”
In pratica fu abrogato il comma E dell’art 195 nel 2011 ( legittimo ? ) ma le indicazioni non davano il via libera alla assimilazione di massa come avvenuto in Emilia Romagna , lampante il caso di Castelvetro , e la capacità organizzativa del servizio pubblico non viene intaccata dal rapporto di ASSIMILAZIONE che una industria privata può detenere con superficie superiore a 500 mq in quanto i rifiuti erroneamente chiamati assimilati sono rifiuti industriali a tutti gli effetti che spesso il gestore pubblico non vede neppure , ma arriva solo un foglio ,il MUD al comune , e quindi non intaccano la capacità organizzativa del GESTORE , anzi il GESTORE come da sentenza del TAR si è appropriato della Assimilazione ( con un tacito accordo pubblico ) facendo mancare al privato il prodotto da recuperare.
Visto che fino al 2009 l’assimilazione era su valori del 5% come afferma la stessa ARPA , ed invece attualmente troviamo spesso la assimilazione a valori che sono vicini al 30% , 60% Castelvetro, potrebbe questo fare ritenere che l’aumento della RD in Regione non sia dovuto alle migliori tecniche sulla RD strappando quota alla RID , ma semplicemente inserendo, ( vedi Castelvetro) l’ASSIMILAZIONE nel computo totale della RD+RID. Lo dimostra che siamo passati in RER da 1.558.00 ton del 2010 a 1.776.000 ton nel 2014 fino a 1.796000 ton nel 2015 , con un aumento medio vicino al 20%.
Ma cosa diceva ARPA nel REPORT RIFIUTI 2010 in merito agli ASSIMILATI ( per non dimenticare ), con i Consigli Comunali che avevano tutti il regolamento ASSIMILATI approvato con le max 12 ton /anno /materia /azienda :
….nel 2009 i rifiuti gestiti in questo modo ammontano a 85 .883 tonnellate, ovvero il 2,9 % circa del totale dei rifiuti urbani prodotti e il 6,1% della raccolta differenziata…
La nostra richiesta al Ministro verte proprio su questo aspetto poco chiaro e inspiegabile in merito ai paventati aumenti della TAri espressi da ANCI ,nel caso l’Assimilazione dovesse rispettare i dettati legislativi comunitari , in netta difformità a quanto avvenuto fino al 2010 nella stessa RER .
Aspettiamo fiduciosi una risposta , che crediamo lo meriti, in quanto l’analisi riteniamo sia stata puntuale ed esatta , con un pizzico di presunzione.
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-16852
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 7 giugno 2017, seduta n. 810
ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere –
premesso che: l'articolo 195 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che è compito dello Stato «la determinazione dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani»; da fonti di stampa si apprende che, con sentenza n. 4611 pubblicata il 13 aprile 2017, la sezione 2-bis del Tar Lazio ha intimato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) di emanare entro 120 giorni il decreto volto alla definizione dei criteri suddetti; l'assenza di criteri per l'assimilazione dei rifiuti oggettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale ha comportato e sta tuttora comportando una serie di storture nella contabilità dei rifiuti, fra cui una percentuale non veritiera di raccolta differenziata ed una produzione abnorme di rifiuti urbani a scapito dei rifiuti speciali, il cui dato risulterebbe di conseguenza sottostimato nelle regioni a più alto grado di assimilazione: a titolo esemplificativo, si cita il caso dell'Emilia Romagna, dove il calcolo dei dati di produzione dei rifiuti, raccolta, avvio a riciclaggio, smaltimento è interamente delegato ai gestori dei rifiuti, senza che da parte dei comuni vi sia un'adeguata forma di verifica dei dati o di controllo sull'operato del gestore; l'Anci ha chiesto un incontro al Governo paventando una riduzione del gettito della Tari nel caso in cui per l'emanazione del decreto in questione «siano considerati elementi esclusivamente quantitativi» e afferma di aver sventato il rischio «di un aumento delle tariffe sui rifiuti a causa dell'adozione di indicatori errati da parte dei gestori degli impianti di smaltimento». Inoltre, l'Anci rileva il rischio di redistribuzione del mancato gettito della Tari sulle utenze residuali rispetto al processo di eventuale deassimilazione, ipotizzando aumenti «dal 20 per cento al 30 per cento se i mancati introiti venissero ribaltati su tutte le utenze (domestiche e non domestiche rimanenti) e dal 40 per cento al 60 per cento se invece venissero ribaltati sulle sole utenze domestiche» –: quali criteri il Ministro interrogato intenda prendere in considerazione nella definizione del decreto sull'assimilazione dei rifiuti; se trovi conferma quanto dichiarato dall'Anci. (4-16852)