PARTE QUARTA : L’ASSIMILAZIONE
Sentenza 13/04/2017, n. 4611 - T.A.R. Lazio - Sez. II bis Illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla diffida inviata il 12.05.2016 dalla società ricorrente;
2) dichiara l’obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento menzionato nella diffida adottando, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di giorni 120 dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.
C’è voluta una sentenza del TAR in Aprile 2017 per obbligare il Ministero a stilare il regolamento sulla ASSIMILABILITA’ dei rifiuti industriali al RSU , Rifiuto solido urbano, e vien da chiedersi ma chi era che premeva sul tappo, ed era vero che eravamo senza legge.
Dalla normativa 2317/2009 , abrogata con la 1238 / 2016 in Regione abbiamo assistito ad un lento scivolamento di rifiuti industriali travasati nel bidone del RSU , come se la RATIO della norma , art 195 sopra citato , non avesse alcun fondamento nell'indicare cosa era assimilabile e cosa non era assimilabile, quelle quattro righe estremamente chiare di carattere comunitario , illustravano benissimo il concetto che il rifiuto industriale non rientrava nella assimilabilità al RSU , se non in piccola parte con coefficienti qualitativi e quantitativi precisi .
Ecco cosa diceva il 195 della 152/06, abrogato nel 2011 dal 214:
L’art 195 comma 2 lettera E della 152/06 fa riferimento in materia di ASSIMILAZIONE alle seguenti parole :
( * Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;) *abrogato n 214 del 2011
Quella conversione in legge del 2011, tipico artefatto italiano , unita alla abrogazione delle 4 righe dell’articolo 195 hanno fatto pensare ( agli organi deputati al sistema rifiuti) che la strada era libera per inserire a valanga i rifiuti industriali all'interno del rifiuti cittadini , mascherando in questo modo la crisi crescente ( e quindi la loro diminuzione), l’ inefficienza del sistema a cassonetto con 8 inceneritori, oltre a fornire dati non veritieri sulla reale raccolta differenziata che come per Castelvetro era di 2900 ton di RSU RD e 4000 ton di rifiuto RD assimilato al RSU, che il suo Assessore si è affrettato a dire che venivano inseriti esclusivamente per scopi statistici ( non esistono dati inseriti per fini statistici nella 2317/2009 e suoi allegati, o nel 1238 ).
La stessa normativa del 22 Maggio 2016 , finalizzata al calcolo della RD, si rifà all'articolo 195 e 198 della 152/06 , e lo stesso Standard della RER del Gennaio 2017 ,che fissa il Kd per il calcolo della Assimilazione , sono tutte norme che hanno cercato di supplire al vuoto legislativo lasciato nel 2011, ma che non ha abrogato il regolamento sugli ASSIMILATI comunali ( quindi non eravamo in VUOTO LEGISLATIVO)
Art 198 della 152/06 :
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
Come si nota benissimo dalla tabella sottostante ,l’esempio di Castelvetro è chiarificatore, con 26 aziende dal 2009, che compilano il MUD , ( 32 nel 2016), questi rifiuti che il GESTORE classifica con TRASPORTATORE FITTIZIO , che non passano dall’isola ecologica o dal cassonetto ,che sono definiti NON GESTITI , quindi che il Comune non vede, se non dal MUD, un semplice foglio cartaceo , che porta da 500 ton a 4000 ton / anno in 6 anni , con imprese ceramiche , alimentari , del legno , di enorme dimensione, tutte superiori ai 500mq , inserite a piacimento, contribuisce a falsare il raccolto della RD urbana , variando profondamente la percentuale di RD nel suo complesso, e creando di fatto virtuosismi irreali, ridicolizzando il ruolo del cittadino “separatore” .
Castelvetro
Appare evidente che l’introduzione ANOMALA e ILLEGALE di ASSIMILATI ha portato il Comune da 6000 ton del 2009 a 9000 nel 2016 in palese violazione dell’art 179/152/06 , la PREVENZIONE , cioè la UE ci ha imposto di RIDURRE I RIFIUTI , la RER ha aumentato del 25% i rifiuti da RD in 6 anni, in un momento di CRISI ECONOMICA , solo questo dato chiarisce benissimo cosa è avvenuto ai danni dei cittadini.
Visto che fino al 2009 l’assimilazione era su valori del 5% come afferma la stessa ARPA , ed invece attualmente troviamo spesso la assimilazione a valori che sono vicini al 30% , potrebbe questo fare ritenere che l’aumento della RD in Regione non sia dovuto alle migliori tecniche sulla RD strappando quota alla RID , ma semplicemente inserendo come è avvenuto ( vedi Castelvetro) l’ASSIMILAZIONE nel computo totale della RD+RID. Lo dimostra che siamo passati da 1.558.000 ton del 2010 a 1.776.000 ton nel 2014 fino a 1.796.000 ton nel 2015 , con un aumento medio vicino al 20%.
Ecco cosa diceva ARPA nel REPORT RIFIUTI 2010 in merito agli ASSIMILATI , con i Consigli Comunali che avevano tutti il regolamento ASSIMILATI approvato :
"….nel 2009 i rifiuti gestiti in questo modo ammontano a 85 .883 tonnellate, ovvero il 2,9 % circa del totale dei rifiuti urbani prodotti e il 6,1% della raccolta differenziata…"
Quella conversione in legge 214 del 2011, che abrogava quelle 4 righe del 195 , non era il via libera per i Gestori Delegati , all'introduzione di tutto all'interno del RSU , perché i Comuni nel 2009 ,votarono in tutti i consigli comunali i regolamenti sulla assimilazione, cosa diversa dal regolamento della TARI , rifacendosi alle norme del 1999 o 1984 , e così molti Comuni , in questo sistema di DELEGA CIECA , hanno lasciato via libera ai GESTORI di compilare ORSO come meglio credevano, dimenticandosi che invece nei regolamenti comunali vi era ancora depositato il vincolo legislativo, ( amnesia ? ), in pratica non si è rispettato il dettato vincolante SUPREMO del CONSIGLIO COMUNALE, violando anche le norme della 152/06 che tale vincolo impongono chiaramente.
Occorre tenere presente che in un sistema di DE RESPONSABILIZZAZIONE del COMUNE , come nel caso attuale , con AGENZIE nate per fare da intermediazione tra la REGIONE e i GESTORI, nessuno ha pensato al COMUNE come ente giuridico da RISPETTARE , in quanto tutto è sempre stato compilato esternamente , l’unica cosa rimasta nei comuni è stata l’alzata di mano per approvare il PEF, e saldare con le TARIFFE girate ai cittadini, lo dimostra negli ultimi anni anche il PEF stesso , un foglio di EXCEL di due paginette , presentato due giorni prima, per MILIONI di euro , con sentenze del TAR che annullano delibere comunali di approvazione nel 2017 ( vedi sentenza TAR 2017 di Lecce 02888/2015- 00352/2017).
Comune di Castelvetro. Regolamento Comunale del 2009 in materia di Assimilazione:
1.1 criterio quantitativo
oltre che rientrare nell’elenco sopra esposto, il rifiuto speciale è considerato assimilato a quelli urbani se non supera la quantità di kg 30 per metro quadro di superficie occupata o detenuta complessivamente. Per superficie occupata si intende tutta la superficie nella disponibilità dell’utente comprensiva anche dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti non assimilati e quelle comunque escluse o esenti da applicazione della tassa o tariffa rifiuti;
In ogni caso non si considera assimilato il rifiuto la cui produzione supera il limite massimo di 12 tonnellate per anno.
Ai fini della determinazione delle corrispondenti soglie sopra riportate in termini volumetrici si assume il rapporto: 100 Kg = 1 mc;
Le soglie quantitative sopra esposte sono da calcolarsi distintamente ed autonomamente per ciascuna distinta tipologia di rifiuto prodotto nelle superfici occupate o detenute;
La 152/06 afferma anche all’art 226 : DIVIETI:
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, e' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.
Appare evidente che il sistema di CONTROLLO multiplo della Regione Emilia Romagna non ha funzionato, in quanto non si è tenuto conto dei regolamenti comunali, lo dimostra il fatto che il Consiglio Comunale di Castelvetro approva ad Aprile 2017 un PEF con la riduzione del 25% dei rifiuti, o in Unione terre di Castelli la sommatoria dei PEF porta la riduzione da 54800 ton a 47000 ,in soli 12 mesi.
E con un articolo cosi chiaro perché si è fatto finta che tale DIVIETO non ESISTESSE ?
Da 54.800 ton a 47.296 ton in 12 mesi in Unione con una diminuzione del 25% su Castelvetro
Dati riferiti al 2016 di Aziende che hanno conferito le materie in RD e che il Comune ha inserito come Rd Assimilati al RSU ( estratto parziale).
Appare evidente anche da questo stralcio di tabella ( Castelvetro ) che molte aziende industriali inseriscono i propri rifiuti in misura anche di 400 ton /anno, violando il regolamento comunale, che cita al massimo le 12 ton , l’art 226/ 152/06, ma soprattutto andando ad incidere negativamente sul calcolo totale della RD che di fatto viene FALSATO.
A questo punto, in un sistema di password segretate , di validazione dei dati , di controllo dell’Agenzia dei Comuni, di controllo Regionale , di validazione di chiusura, di norme create ad oc per duplicare i dati trasferendoli in ATERSIR dal 2014 , 754/2012 e finalizzate al CONTROLLO , poi utilizzate come uniche banche dati, almeno così afferma la RER , espropriando i Consiglieri per la prima volta della possibilità di accedere ai dati con i costi , pare che qualcosa non abbia funzionato , in quanto nessuno si è accorto che a Castelvetro , cito Castelvetro ma è lo stesso in molti altri comuni , l’assimilazione in 6 anni è passata da 500 a 4000 ton, nessuno ha controllato il regolamento comunale , nessuno ha controllato se la RD dell’allegato A della 2317/2009 risultava veritiera con quel 74,4% , facendo purtroppo pensare che questa omissione parziale fosse utile al Sistema rifiuti . A fare acqua da tutte le parti è il tanto decantato sistema di pluri controllo che pare più uno specchio per le allodole che altro . E viene da chiedersi , ma in tutto questo sistema, nel quale la Regione detta le regole su tutto , non si è accorta la Regione che oltre il 30% dei rifiuti RD ( ad essere buoni ) erano assimilati industriali, in violazione dell’art 226, e quindi non passavano dalle mani del cittadino, creando di fatto quella VERITA’ VISIVA contrapposta alla FALSA VERITA’ELABORATA CON I NUMERI.( cioè caos nei cassonetti e rapporti di virtuosismi eccelsi nei report, ma traditi dal fatto che AGGIUNGENDO RIFIUTI si aumentava il MONTE totale dei rifiuti che invece dovevano diminuire,( art 179/152/06 )
A dimostrazione di queste parole lo stesso direttore di ATERSIR afferma in Aprile 2017:
"…La normativa prevede che le imprese che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani possano avviarli autonomamente a recupero (a recupero, non a smaltimento), e che a fronte della dimostrazione dei quantitativi avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico abbiano diritto a una agevolazione sulla TaRi (giustificata dal ridotto costo a carico del servizio pubblico che ne deriva). Tali quantitativi sono computabili come componenti della raccolta differenziata. Ovviamente l’ avvio autonomo a recupero” non può eccedere il quantitativo di rifiuto che i vigenti regolamenti riconoscono come assimilato. I limiti quantitativi valgono per la singola impresa, dunque non vi è contrasto tra un limite di 12 tonnellate (per anno e per impresa) e un quantitativo complessivo comunale di 2900 tonnellate, in un Comune nel quale insistono numerose imprese che producono rifiuti assimilati. …" Ing Vito Belladonna Direttore ATERSIR
La normativa che andrà a chiarire nei prossimi mesi questo VULNUS parziale legislativo , come si legge dal quotidiano finanziario ,non è altro che la riproposizione di quell’ art 195 ,abrogato parzialmente in quelle 5 righe citate all’inizio , nel 2011 da un collegato ministeriale, 214 , ( VOLUTO DA CHI? ) ed utilizzato per lasciare via libera per 6 anni alla introduzione massiva di Assimilati nel RSU , ILLEGALMENTE, VIOLANDO I REGOLAMENTI COMUNALI,( VULNUS LEGISLATIVO PIACEVOLE e di COMODO) e le normative comunitarie , ma che lo stesso STANDARD della RER nel 2011 citava come cardine del sistema di assimilazione, richiamando varie volte l’art 195 e 198. Nella quasi totalità le 32 Aziende utilizzate ad esempio per Castelvetro sono tutte superiori ai 400 mq di superficie , quindi se il testo di legge passerà ,saranno tutte escluse dalla assimilazione ,come non è stato fatto fino ad oggi , e si ritorna a quel 2009 ,giustamente, 600 ton /anno per Castelvetro , lasciando le stesse al libero commercio della RD , al fine del RECUPERO, e non dello SMALTIMENTO , in un rapporto contrattuale tra l’imprenditore che PRODUCE RIFIUTI e l’imprenditore che RECUPERA I RIFIUTI, dato che la sentenza del TAR di Aprile è stata partorita proprio a seguito di una denuncia di un imprenditore del recupero della carta, che si sentiva violato e penalizzato dal sistema ASSIMILAZIONE IN EMILIA ROMAGNA , in quanto l’ECCESSIVA ASSIMILAZIONE dei COMUNI lo privava della materia prima, necessaria PARADOSSALMENTE AD ESSERE RECUPERATA, in un sistema che aveva un parziale vuoto legislativo , utilizzato per altri fini.
Risulta evidente che dal prossimo anno molti Comuni che hanno basato le informazioni di VIRTUOSISMO da RD sulla ASSIMILAZIONE FUORILEGGE , saranno in grande difficoltà a giustificare una Rd che passa da 6000 ton/anno a 2000 ton , con percentuali a caduta libera, ma potrebbe essere il primo punto di partenza per rinnovare completamente il SISTEMA FALLIMENTARE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN TEMA DI RIFIUTI .
L’impalcatura legislativa in merito ruota attorno alle seguenti leggi:
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente in materia RD del 26 Maggio 2016 definisce le modalità di attuazione e di calcolo della RD facendo riferimento alla 152/06 art 198 comma 2 lettera g : o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g.
L’art 198 comma 2 lettera g della 152/06 fa riferimento alla ASSIMILAZIONE ai RSU, ,rifiuti solidi urbani , di cui all’art 195 comma 2 lettera E
L’art 195 comma 2 lettera E della 152/06 fa riferimento in materia di ASSIMILAZIONE alle seguenti parole : ( * Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;) *abrogato n 214 del 2011
In merito alla normativa di Dicembre 2016: n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda) della Regione Emilia-Romagna ,DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 DICEMBRE 2016, N. 2218 ,tale delibera non ABROGA le direttive comunitarie sopraelencate, escluso il comma E dell’art 195 della 152/06, e ribadisce : “ 1. di approvare il "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015 ed all'articolo 3, comma 6 della L.R. 16/2015”.
Ancora il metodo STANDARD 2017 della RER ribadisce la legislazione iniziale che avevamo sopradescritto : essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici EER di cui all'allegato della «Decisione della Commissione europea 2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g;
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.»
…che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula: superficie x Kd , dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti di cui alla lettera a) e Kd è l’indice di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158. Nei comuni in cui non sia stata ancora applicato il regime tariffario di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158 sono assimilati i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 8 che siano quantitativamente compatibili con la capacità organizzativa del servizio pubblico.
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