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Roma - Combustione grassi modifica allegato x - I rifiuti e i sottoprodotti dei grassi animali po

Le molte ombre e poche luci di questa variazione normativa che ha visto modificare un quadro legislativo con il fine di rendere compatibile il sottoprodotto grasso animale con il suo utilizzo in coogenerazione .


Come sempre accade quando una materia è così dibattuta e le lobbies premono per i soliti vantaggi economici , il Ministero, memore di Ponzio Pilato adotta la linea del : tra le righe , vedo non vedo , parlo non parlo , occorre interpretare . Come sempre accade quando si chiede forzatamente di modificare un quadro legislativo e si stira la normativa per trarne un vantaggio economico si corre il rischio , se non si è soli , e si è osservati con senso critico , di avere più svantaggi che vantaggi. Ne e' un esempio la realizzazione del 592 scritta sotto pressione lobbistica a Bruxelles. Quando il legislatore deve mettere nero su bianco le pressioni e non può esimersi dal rimarcare le normative fissa spesso i paletti che rendono, fortunatamente diciamo noi, tutto il lavoro lobbistico vano .

Ed ecco che il Ministero partorisce questo inserimento nell’allegato X con molte ombre:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 19 maggio 2016, n. 123

Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133) (GU n.158 del 8-7-2016) Vigente al: 23-7-2016 Con questo testo che ha un iter lungo (e fatto di pressioni mediatiche a tutti i livelli , con Assograssi in testa, ,che ha riguardato persino trasmissioni di prestigio come Report ) dopo essere approdato alla Corte dei Conti e al Consiglio di Stato , si materializza un decreto che lascerà ancora i cittadini , i comitati e le industrie o i privati che vogliono trarre profitto da questa corrente così ben pagata, alla deriva di decisioni di un TAR , di una Regione o di una Conferenza dei Servizi . Cosa afferma nei punti principali questo decreto :

"…Visto l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale puo' essere classificato come sottoprodotto, piuttosto che come rifiuto, se si rispettano una serie di requisiti, tra cui l'obbligo che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia il materiale soddisfi i pertinenti requisiti in materia di prodotti e di protezione della salute e dell'ambiente, e non porti ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.."

Appare evidente che il 184 bis è l’articolo che ha sempre fatto da spartiacque tra il rifiuto e il sottoprodotto. Soprattutto in cassazione , la presenza dei 4 punti contemporaneamente, ne delimita e precisa la configurazione , se presenti è un sottoprodotto se anche solo uno di essi non è presente rientra nei rifiuti e pertanto deve essere smaltito . Questa classificazione ha di fatto in termini e ambito Medico Veterinario, differenziato nettamente le due categorie , il cat 1 come vero e proprio rifiuto in quanto contiene MSR (materiale specifico a rischio BSE , cani gatti , animali da circo etcc) , e il cat 3 come sottoprodotto in quanto spesso destinato al peetfood . Da questo primo pronunciamento se ne dovrebbe dedurre, come già era paventato dalle note del Consiglio di Stato , che solo una classe delle norme UNI veniva inclusa nello smaltimento previa cogenerazione , il cat 3, quello cioè a più basso impatto ambientale in quanto l’altro con i requisiti del rifiuto, potrebbe avere ripercussioni sia sulla salute che sull’ambiente.

Articolo 184-bis 152 /06 Sottoprodotto

  1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. La modifica dell’allegato X continua in questo modo : A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1

1. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserita, nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la seguente lettera:

«h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da: gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che e' possibile utilizzare nei processi di combustione, purche': siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;


Appare evidente che il reg 592/2014 UE , citato ovunque, resta ancora il baluardo a tutela della salute e dell’ambiente. Ricordiamolo : fu voluto dall’ENVI in sede Europea al termine dell’iter della Commissione 7015/2012 , commissione veterinaria , commissione che ha poi partorito il 3 Giugno 2014 il reg 592. Ma questo regolamento cosa afferma praticamente e perché è così importante?

Esso afferma indirettamente che per poter rispettare le temperature stabilite dal reg 142/2011 , un motore endotermico deve adottare l’incenerimento dei fumi , quindi le temperature di 1100 gradi e di 850 gradi , temperature necessarie all’abbattimento delle diossine per la quasi totalità , devono essere rispettate con i tempi di passaggio di 0,2 o 2 secondi . Da quanto espresso quindi da questo decreto, il forte richiamo al reg 592 ripetutamente , al quale possiamo associare anche la risposta della stessa UE al quesito che con il suo funzionario ne ribadisce il concetto.

Ecco come l’Europa risponde nel 2015:

E-007261/2015 e E-008715/15 Risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione (10.7.2015) Il trattamento dei materiali di categoria 1 ad una temperatura di 133°C per almeno 20 minuti ad una pressione di almeno 3 bar per trasformarli in grassi fusi, cui fa seguito nel caso di grassi di ruminanti una purificazione aggiuntiva a 0,15% in peso delle impurità insolubili, riduce, secondo l'EFSA, il rischio di BSE nei grassi fusi rendendolo trascurabile. Nel suo parere concernente il processo oleochimico1 l'EFSA ha valutato il rischio di TSE derivante dai grassi fusi prodotti come descritto sopra allorché sono sottoposti a un trattamento termico a 200°C per 20 minuti e alla pressione corrispondente. I prodotti derivati dai grassi fusi che abbiano subito il trattamento di cui sopra possono essere dichiarati come un punto finale nella catena di fabbricazione al di là del quale i prodotti non sono più soggetti a controlli veterinari, se destinati ad usi diversi da quelli nella filiera degli alimenti o dei mangimi o nei cosmetici, nei prodotti medicinali o nei fertilizzanti. La Commissione non ravvisa pertanto la necessità di un'ulteriore valutazione dell'EFSA sull'uso dei grassi fusi come combustibile in motori fissi a combustione interna se i grassi fusi da usarsi come combustibile sono stati trattati come descritto nel primo paragrafo e se le condizioni di combustione sono pari o superiori a quelle menzionate sopra. L'uso di grassi fusi per la combustione in motori fissi a combustione interna deve avvenire nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente. Per controllare le emissioni, comprese le diossine, è richiesta una temperatura di 1100°C o di 850°C mantenuta per un tempo determinato, a meno che l'autorità competente responsabile per l'ambiente non abbia autorizzato parametri di processo alternativi.”

Dal reg 592/2014

Sezione 2 Condizioni di funzionamento degli impianti di combustione

1. Gli impianti di combustione devono essere progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in modo che, anche nelle condizioni più sfavorevoli, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano trattati per almeno 2 secondi a una temperatura di 850 °C o per almeno 0,2 secondi a una temperatura di 1 100 °C.


2. I gas prodotti dal processo sono portati, in modo controllato e omogeneo, per 2 secondi ad una temperatura di 850 °C o per 0,2 secondi ad una temperatura di 1 100 °C. La temperatura deve essere misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente. 3. Per monitorare i parametri e le condizioni del processo di combustione sono utilizzate tecniche automatizzate. 4. I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati automaticamente e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento autorizzate di cui ai punti 1 e 2, secondo le procedure decise dall'autorità pertinente. 5. L'operatore di un impianto di combustione assicura che il combustibile sia bruciato in modo tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3 % o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5 % del peso a secco del materiale.

Proprio in funzione delle diossine viene delineata una autorizzazione negativa alla classe peggiore , il cat 1, e positiva all’utilizzo del cat 3 , quindi del sottoprodotto , ma entro il confine di sicurezza ,delineato anche dalla tabella inserita nel decreto , ma di fatto rendendolo poco economico ,in quanto spesso il post combustore è alimentato da fonti fossili, metano , e non coincidono le esigenze vendute come fonti rinnovabili con una associazione di fonti fossili per abbattere gli inquinanti pericolosi rispettando i tempi di passaggio del 142/2011. Si potrebbe delineare quindi una rinuncia all’utilizzo del post combustore nel caso il materiale sia di cat 3 . L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.». Viene ancora per ultimo ribadito che il civile non può essere alimentato a grassi animali. Ma allora come si spiega quella trasmissione televisiva di Report nel quale si fece vedere il povero imprenditore con il supermercato fermo , con i motori a grasso animale bloccati da quella cattiva Provincia che non si adeguava agli standard europei? Provincia che impediva lo sviluppo economico ,e l’occupazione. Si trattava di Parma in quel caso , e la stessa Report non ha mai risposto ne' a ISDE ne' a Medicina Democratica che protestarono vibratamente.

Quindi , in sintesi, possiamo affermare , che il cat 3 rientra tra i sottoprodotti atti alla combustione. Questo, in difformità dal parere del Ministero dell’Ambiente del 4 Dicembre 2015, viene inserito nell’allegato X del dlgs 152/06 purche' i dettati in materia della tutela dell’ambiente e della salute con le prescrizioni dei tre reg cardine citati , 592,142,1069 vengano rispettati.

In sostanza , nonostante le agevolazioni economiche, il rispetto delle regole e l’utilizzo di una materia che solitamente viene recuperata , si puo' fare anche se , da un punto di vista economico, risulta di difficile applicazione imprenditoriale.

( diverso il caso dell’assenza dell’obbligo all’utilizzo del post combustore ,ma occorre sempre ribadire che il costo del cat 3 al fine di liquefarlo per ricavarne un combustibile è sempre elevato .) Ribadiamo infine il concetto che la speculazione energetica adottata in materia al fine di avere una produzione di energia elettrica con super bollette pagate da noi tutti, incenerendo ed inquinando è un obiettivo da contrastare in tutte le sedi in quanto:

  • aggrava i costi per il gestore

  • inquina l’aria

  • rende economicamente vantaggioso un mercato che ha un suo sbocco naturale nell’alimentazione dei piccoli animali con temperature di ebollizione.

Dott. Roberto Monfredini

Consigliere Movimento 5 stelle Castelvetro di Modena


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