PROPOSTA IN MATERIA DI AFFIDO , ASSISTENZA VETERINARIA , CURE E GESTIONE DEI CANI E GATTI ,NEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI ADERENTI AL PROGETTO DI TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE.
Obiettivi :
Migliorare il benessere animale
Ridurre i costi di gestione.
Definire il canile permanente “non luogo di tutela del benessere animale”
Il canile deve divenire un Riparo Temporaneo (soluzione temporanea)
Il canile può diventare permanente solo in casi particolari , “PET HOSPICE”
L’adozione e l’affido devono essere gli strumenti sui quali intervenire costantemente
Premesse :
Solo con la delibera di Giunta della RER Progr.Num. 1302/2013 viene inserita la figura delle cooperative sociali o dei privati, come strutture gestionali dei canili e dei gattili :
7. Requisiti gestionali del. Giunta 2013 La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, pubbliche, e assicurata dai Comuni singoli o associati o dalle Comunità Montane, mediante strutture proprie e personale interno oppure dando, con formale convenzione, la gestione ad associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro come previste dalla L.R. 27/2000, a cooperative sociali o privati.
• Tutte le normative in vigore vedono nel volontariato associativo il perno attorno al quale sviluppare progetti di assistenza, ricovero , cura degli animali.
In sintesi :
Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27#LR-ER-2000-27# NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA:
Art. 1 Principi, generalità e finalità Comma 2 I Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie 3 competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo. c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e per i volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1; m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà. Art. 14 - Gestione dei servizi 1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati. 2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati. 3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3. Art. 24 - Vigilanza contro il maltrattamento degli animali 1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 Art. 27 - Aggiornamento e formazione del personale 1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi. Art 29 2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline. 3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
Appare evidente da questi estratti legislativi che l’Associazionismo è a tutti gli effetti il cardine attorno al quale il legislatore ha voluto costruire il progetto di assistenza cura e ricovero degli animali abbandonati o smarriti e quindi :
Il legislatore ha identificato l’animale da affezione non come un bene di produzione, ma come un essere vivente che ha diritti sanciti dalla UE , e che pertanto non può essere sacrificato per un vantaggio economico di qualsiasi parte .
Il legislatore ha identificato nel VOLONTARIO ,l’artefice di questo accudimento temporaneo dell’animale smarrito
Il legislatore nel redigere le varie normative ha chiaramente individuato nel COMUNE il centro propulsore delle normative , supportato dalle ASL , dal lavoro congiunto delle Provincie e delle Regioni con finanziamenti ad oc e dell’ausilio dei volontari.
Il legislatore con i vari articoli di legge ha sancito il fatto che il CANE abbandonato non deve diventare merce di scambio economica, non devono essere create strutture perenni , non deve essere un costo elevato per la società in quanto è la TEMPORANEITA’ della permanenza il cardine .
Il legislatore ha individuato nella premialità legata alle adozioni o affidi la leva necessaria a stimolare l’accasamento di animali smarriti
Solo la normativa della RER del 2013 trasforma con l’apertura all’imprenditoria in forma privata o cooperativa il settore rendendolo di fatto autoalimentante , e creando un vulnus nel quale l’imprenditore che stabilisce una convenzione viene incentivato a trasformare in perenne il rifugio in quanto il bene centrale attorno al quale ruota il tutto è il CANE , senza la sua presenza la convenzione svanirebbe , quindi svanirebbe il PROFITTO per una imprenditoria privata o cooperativa . Appare evidente che la stessa legge intrinsecamente , è in contraddizione con gli sforzi che leggi precedenti si sono prefisse , nell’accasare il maggior numero di animali e, di fatto, è una resa alla incapacità di gestire con il volontariato il settore , lasciandolo di fatto in mano all’imprenditoria, in netta contraddizione con lo spirito legislativo.
In pratica è stato istituzionalizzato il canile, luogo di sofferenza animale , in cambio di una maggiore sicurezza nei rapporti di lavoro, di una delega completa alla convenzione e a chi gestisce tale rapporto , venendo meno ai vari articoli di legge che le normative, del 2000 , 2005 ,2013, stabiliscono chiaramente in materia ,identificando il Comune come centro di sensibilizzazione della comunità, relegandolo invece a semplice raccoglitore di denaro pubblico in netto contrasto con tutto lo spirito del legislatore.
Analizzando in sintesi la delibera del 2013 sorgono gravi contraddizioni , il punto 7 stabilisce :
“7. Requisiti gestionali del. Giunta 2013 La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, pubbliche, e assicurata dai Comuni singoli o associati o dalle Comunità Montane, mediante strutture proprie e personale interno oppure dando, con formale convenzione, la gestione ad associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro come previste dalla L.R. 27/2000, a cooperative sociali o privati.”
Diventa di difficile comprensione una lettura di questo comma , in quanto le 5 righe sono in intrinseca contraddizione sia con tutte le normative in vigore che con le stesse parole del punto 7, mi spiego , viene citato il non aventi fini di lucro come previsto dalle dalla legge R 27 /2000 , alle quali si aggiunge : a cooperative sociali o a privati, parole mai emerse precedentemente e che non si può certamente dire che l’imprenditoria cooperativa sociale che amministra milioni di euro non abbia interessi economici, ( cooperative sociali è anche il caporalato delle braccia lavoro nel settore delle carni e dei macelli contro il quale la CGIL sta facendo da anni la guerra ) come lo stesso privato nel caso volesse gestire un canile ,non viene certamente identificato legislativamente , come contribuente senza fine di lucro . E allora , ci si chiede, se è possibile che all’interno di un comma simile , legislativamente e in materia di diritto anche fiscale , la delibera di Giunta adottata, abbia i crismi della legalità e della trasparenza , e non siano invece queste poche parole state inserite volutamente , pensando male , ma disattendendo invece tutta l’impalcatura legislativa del settore dalla legge 27/2000, rendendo la normativa in materia un contenitore nel quale è possibile tutto e il suo contrario.
• Regolamento DEL. di Giunta 2013:18. Competenza dei comuni. Oltre alle competenze previste dalla L.R. 27/2000 i Comuni devono:- approvare i regolamenti delle strutture di ricovero per cani e gatti, sentito il parere dell’AUSL;- predisporre un regolamento che disciplina le attività di volontariato;- aggiornare l’anagrafe degli animali d’affezione con i dati forniti dalla struttura o informatizzare la struttura; i Sindaci sono responsabili dell’identificazione e della registrazione dei cani ospitati nelle strutture di ricovero pubbliche o convenzionate e dei gatti delle colonie feline sottoposte a sterilizzazione.
- stabilire una programmazione periodica per campagne di adozione;
- fornire un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e promuovere iniziative atte a migliorare questo rapporto (uffici diritti animali);
- definire l’ammontare de contributi a carico dei proprietari dei cani per i servizi resi dalla struttura (rinuncia di proprietà, catture, ecc.) e i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali;
- formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul benessere degli animali adottati;
- dotare la Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
Appurato
la gestione estremamente onerosa che l’intera Unione Terre di Castelli , 7 Comuni , escluso Spilamberto e Castelnuovo Rangone , ha contratto con la cooperativa sociale Caleidos . ( Castelnuovo con la stessa cooperativa aderisce ad un accordo con altri 6 Comuni spendendo 1/3 dell’importo corrisposto in Unione al pari degli abitanti, (11000 euro Castelnuovo , 38000 euro Castelvetro )
Constatato
che la presenza attuale di 77 cani dichiarati da Caleidos , con movimentazione da 39 a 77 cani da Gennaio a Settembre 2015 , e in particolare ,che le presenze e le movimentazioni coincidono a settembre 2015 con 77 cani PRESENTI (?) , ripartiti come da tabella per i singoli Comuni , e la cifra impegnata , porta inevitabilmente ad avere una cifra media di 3450 euro/cane/anno , ( 7,37 euro /die /cane ) , ma che se andiamo a ripartire la cifra sui singoli Comuni in base alla presenza /die /cane si superano anche i 6000 euro .
TABELLA FORNITA DA CALEIDOS
Appurato che
ad es il comune di Vignola con un presenza media di 10 cani impegna una cifra considerevole, visti i tempi , di 85000 euro / 12 cani .
Visto
che la Provincia di Modena ha deliberato un compenso per il recupero gatti incidentati di euro 21000 , quota parte del contratto con Caleidos , per tutti i Comuni della Provincia, a cui l’Unione ha deliberato di intervenire con circa 3000 euro .
Appurato che
le sterilizzazioni sono tutte a carico del Servizio Sanitario Nazionale , AUSL , e nel contratto firmato con i Comuni collegati a Modena come contratto a parte vi è l’assistenza e cura Veterinaria , ma tale importo non si legge nel contratto tra l’Unione e la Caleidos.
Visto che
le norme di riferimento indicano nelle ASL le strutture competenti , con registrazioni in ARAA, per quanto riguarda le sterilizzazioni ,e quindi mantenendo tali interventi di limitazione alla procreazione degli animali, nell’ambito del servizio sanitario veterinario.
Considerato che
la definizione di Cooperativa sociale in termini legali risulta essere la seguente :
1 Cos'è una cooperativa sociale?
Le cooperative sociali sono imprese finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini (art. 1, Legge 381/91). Questo scopo è perseguito attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A) o lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Una cooperativa sociale, quindi, è un'impresa che a differenza delle imprese con fine di lucro organizza le proprie risorse per il perseguimento di scopi sociali ovvero per soddisfare un bisogno collettivo.
2. Quali differenze ci sono tra le cooperative sociali e gli altri tipi di cooperative?
Le cooperative sono società mutualistiche che sono nate per soddisfare il bisogno dei soci (bisogno di lavoro = coop. di produzione e lavoro; bisogno di abitazione = coop. edilizia; ecc. ). Le cooperative sociali, invece, nascono per soddisfare un bisogno collettivo, ovvero il perseguimento di un interesse generale della collettività, quali la promozione umana, la prevenzione dell'emarginazione, ecc. Quindi la coop. sociale nasce innanzitutto per soddisfare un bisogno collettivo ma riesce anche a conciliare il lavoro per i propri soci attraverso la gestione di servizi socio-sanitari o integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati.
3. Quanti tipi di "cooperative sociali" esistono?
Le cooperative sociali sono classificate in due grandi gruppi: le cooperative dette di tipo a) che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, e le cooperative di tipo b) che prevedono l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati socialmente. La distinzione deriva dall’ art. 1 della L.381/91
Raffrontato la gestione di Modena e comuni ad essa convenzionati con l'Unione
Modena e 6 comuni convenzionati:
Art. 1 Oggetto e finalità
La presente intesa regola i rapporti tra Comune di Modena e i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, al fine di assicurare la gestione della struttura adibita a Canile Intercomunale di proprietà del Comune di Modena, ubicata in Modena Via Nonantolana, 1219, nonché il servizio di accalappiamento dei cani randagi ed il servizio di attività veterinarie;“….Al Comune di Modena viene affidato il compito di rinnovare il servizio relativo ad attività veterinarie non istituzionali da svolgere presso il Canile intercomunale allo scadere dell’attuale affidamento il 01/03/2016 secondo le vigenti norme in materia con conseguente successiva sostituzione dell’incarico in allegato al presente atto..”
Savignano e convenzionati:
”COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO BANDO DI GARAAPPALTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA E SMALTIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO E COMUNI CONVENZIONATI.Servizi di cui all’allegato IIB ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.CODICE CIG 5243143A787Pertanto, si informa che con determinazione n. 138 del 11 Giugno 2015 ad oggetto “Affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, cura e smaltimento dei cani randagi del Comune di Savignano sul Panaro e comuni convenzionati” è stata disposta la suddetta proroga di due anni (dunque dal 14/06/2015 al 14/06/2017), assumendo il relativo impegno di spesa.Il corrispettivo dovuto alla Ditta Caleidos per il suddetto servizio, ricalcolato in base all'offerta economica avanzata in sede di gara, è di €. 412,848 (IVA al 22% inclusa), per l'intero periodo di proroga(2anni), così suddiviso:- € 111.813,00 dal 14/06/2015 al 31/12/2015- € 206.424,00 dal 01/01/2016 al 31/12/2016- € 94.611,00 dal 01/01/2017 al 14/06/2017
Preso atto che :
• a richiesta , con accesso agli atti da parte di un Consigliere dell’Unione Terre di Castelli, di avere i dati delle sterilizzazioni (accesso agli atti effettuato 2 volte) , non è pervenuto nessun dato in merito, (ne' dall’Unione ne' tantomeno dalla Caleidos , ma solo i dati in entrata e uscita dei cani , ultima risposta febbraio 2016 ).
• in data 26 Aprile tuttavia , durante il sopralluogo presso il canile di Tivoli a S Giovanni in Persiceto, veniamo a sapere che:A ) le sterilizzazioni sono effettuate tutte dal Servizio Sanitario VeterinarioB ) a carico della Caleidos restano le cure di carattere di profilassi e soccorso.Tuttavia , ad oggi , il Comune di Savignano per conto dell’Unione non ha fornito dati in merito. Quindi ipotizziamo che non esista un registro ( vedi del. Giunta RER 2013 ). Ma se cosi' fosse , ci chiediamo come possano esistere spese senza un contratto in specifica.
Constatato che
• Le uniche risposte pervenute sono arrivate dal comune di Spilamberto. Comune che ha un proprio canile gestito da ENPA, e che ha fornito i dati delle sterilizzazioni , dei costi , delle spese extra contratto, e tutte le possibili voci di spesa in materia sia di carattere veterinario che ti tipo gestionale , dalle viti alle lampadine e a tutto quello che necessita.
Tabella di cui riportiamo qui di seguito uno stralcio :
“..Oggetto : dati canile Spilamberto - Rif. richiesta accesso atti n. 40 del 03/12/2015 del Consigliere Gianaroli (prot. Unione n. 40389/2015 del 03/12/2015)domande poste dal Consigliere dell’Unione Risposte canile Spilambertoa) Sterilizzazione femmine presso Asl Anno 2013 = 15; anno 2014 = 4; anno 2015 = 3b) numero preciso gatte sterilizzate presso ASL La sterilizzazione delle gatte viene effettuatadirettamente da ENPA al di fuori della convenzione per la gestione del canile comunaled) numero preciso sterilizzazioni presso canili cani femmina : nel canile comunale non si effettuano sterilizzazioni di femmine…”
Visto che
le normative 27/2000 e il reg. 3/2013 affermano chiaramente che devono essere usate specifiche norme per il riaffido rapido e veloce, le sterilizzazioni , le collaborazioni con le ASL ,le convenzioni , le elargizioni non danarose ma in alimenti , cure veterinarie etc l’amministrazione dei 7 Comuni ha, di fatto, ceduto la funzione di supporto, di stimolo e controllo fondamentale ed educativo in materia, come la stessa legislazione in materia impone delegando completamente ad una cooperativa.
il risultato di questa delega risulta essere l'istituzionalizzazione del canile come struttura fine a se stessa che non deve essere superata e la sostanziale inapplicazione delle normative in materia sopradescritte.
Il Report 2014 di Legambiente:
“Cani vaganti - Ma ogni qual volta viene preso un cane vagante quale risultato raggiungono le città italiane tra restituzioni ai proprietari e adozioni? Ossia quanti ne rimangono a carico della collettività nei canili rifugio? In media, nei Comuni capoluogo, ogni 4 cani catturati solo uno trova felice soluzione tra restituiti ai proprietari e dati in adozione, numero che si conferma, quale valore medio, nelle grandi città, ancor meno nelle medie città con solo uno ogni 5,6 cani, meglio invece nelle piccole città con uno ogni 2 cani presi. Anche in questo caso i dati di dettaglio mostrano situazioni molto diverse passando, risultati del 2012, nelle grandi città, da Trieste dove hanno saputo restituire e dare in adozione il doppio dei cani catturati mentre a Napoli sono riusciti soltanto con uno ogni 30,7 cani catturati, nelle medie città, da Bolzano con un po’ meno del doppio (0,7) dei cani tra restituiti e dati in adozione rispetto a Catanzaro dove un solo cane ogni 154 catturati trova felice soluzione o, nelle piccole città, dalla capacità di Gorizia e Lodi di trovare soluzioni (tra restituzioni e adozioni) per cinque volte (0,2) i cani catturati, a Nuoro con un solo cane restituito/adottato ogni 8 catturati.”
Il presente lavoro dimostra la possibilità di utilizzare le leve della normativa al fine di rendere possibile il superamento del canile come lo intendiamo ora ( Trieste , Gorizia , Lodi ) e avvallerebbe, senza ombra di dubbio, la nostra proposta in merito.
Constatato che
• il comune di S Cesario spende una cifra di 2,80euro/die /cane
• il Comune di Spilamberto di 3,20
• l’Unione impegna invece una cifra cane /die di euro 7,37 :
• 256000/15 mesi , 17000 euro/mese , 568 euro /giorno , 7,37 euro/cane /die (fuori da qualsiasi valore tabellario)
• la stima fornita da Modena a Legambiente per il 2014 era di 2,2 euro/cane /die
• i sette comuni che hanno stipulato il contratto con Caleidos insieme a Castelnuovo Rangone, Bastiglia , etcc al pari di numero abitanti , corrispondono una cifra in linea con le cifre impegnate da Spilamberto e S Cesario.( allego )
Appurato che il rapporto cani presenti in strutture di ricovero / N° abitanti nel caso ad esempio della Provincia di Rovigo è di 1 cane /2218 abitanti nel caso della Provincia di Modena è probabilmente di 1 cane / 700 abitanti ( ma questa cifra è probabilmente inferiore) Cio' rende ancora maggiormente inspiegabile la scelta del 2012 di edificare un canile per 60000 abitanti (escluso Spilamberto e Castelnuovo) per 250 cani : 1 cane / 240 abitanti (una media dieci volte maggiore di Rovigo,e 330% superiore ai dati della stessa Provincia di Modena). (Ad es il canile di Magreta del Comune di Modena consta di 300 posti /cane per circa 180.000 abitanti + Comuni limitrofi ). La scelta del 2012 pare fuori da ogni logica di benessere animale e programmazione nella lotta al randagismo.
Appurato che da una stima della Provincia (dati forniti il 9 febbraio 2016) il numero cani presenti mediamente negli 11 canili della Provincia di Modena si aggira sui 1000 cani/die.Elenco canili nella Provincia di Modena :
• Canile intercomunale di Modena• Canile Comprensoriale della comunità del Frignano
• Canile intercomunale di via Viazza di Sotto Colombaro di Formigine
• Canile intercomunale di Mirandola
• Canile di Finale• Canile di Spilamberto
• Canile di Savignano
• Canile di Carpi
• Canile di Fanano
• Canile privato di via Nonantolana
• Canile privato di San Prospero
E ancora :
inoltre sappiamo dal report di Legambiente 2014 che la cifra massima di spesa CANE/N. ABITANTI si attesta a 2,87 eurodal report di Legambiente 2014 sappiamo inoltre che la spesa di Modena e convenzionati si attesta a 2,2 euro /abitante.
Nel caso dell'Unione la spesa si aggira a 4,81 euro (esistono tuttavia voci di spesa a parte in altri capitolati che se sommate aumenterebbero la stima). Appare evidente che il costo in Unione non sia in linea con i servizi offerti e con la stessa media di Modena. Sappiamo che nel periodo precedente il 2014 andava ancora peggio in quanto le condizioni del canile di Savignano erano pessime (attestate da varie intimazioni dell’ASL per la chiusura) , il numero degli animali era maggiormente elevato , cosi' come la cifra necessaria per la gestione.
Visto il canile come solo luogo di passaggio , struttura leggera di transito veloce, nel quale trovare amorevoli cure prima dell’accasamento, siamo a chiedere la stipula da parte dell’Unione di un progetto di intenti che, seguendo i punti sotto elencati, permetta all'Unione Terre di Castelli il superamento della concezione attuale di canile.
Proposta
• Abolizione immediata del progetto intercomunale di un nuovo canile da realizzare in uno dei 7 Comuni aderenti all’Unione escluso Spilamberto e Castelnuovo .
• Abolizione del concetto di imprenditoria cooperativa sul randagismo per finalizzarla invece alla tutela del benessere animale usando lo strumento associazionistico.
• Promozione affido immediato: l’Unione si fa artefice della felicità degli animali superando il concetto del canile in collaborazione stretta con il mondo associazionistico in linea con la legge 27/2000. L’Unione si fa promotrice di stimolare i Comuni dell’Unione alla informazione capillare a mezzo giornalini comunali , siti web , o altro al fine di ricollocare gli animali smarriti .
• Promozione affido immediato : l’Unione , con il risparmio di spesa riducendo il numero degli animali in soluzione permanente, stimola l’affido con le leve che la legge 27 cita , ad es: mangime gratis per un certo numero di anni , spese veterinarie gratuite , assicurazione per infortuni , malattie , interventi etcc . Questo anche per sensibilizzare le future generazioni con messaggi volti al rispetto degli animali, gestito in primis dai Comuni .
• Adesione al concetto di benessere animale, sia psichico che fisiologico al di fuori del canile , relegando il canile a luogo di sofferenza.
• Adesione al concetto di CANILE solo come soluzione temporanea
• Adesione al concetto di Canile come soluzione PERMANENTE denominandola ”Struttura adibita alle cure per gatti e cani anziani o pericolosi “Pet-Hospice” solo in casi rari per animali sfortunati che per patologie gravi croniche, demenziali , aggressive , non possono essere collocati in strutture famigliari.
• Nomina di un referente unico tecnico e politico denominato Assessore al benessere animale o con delega allo stesso , per l’intero territorio dell' Unione. Egli dovra' essere punto di riferimento con la conoscenza del settore con funzione di centro di raccordo delle varie istituzioni interessate : Polizia Municipale , Sanità, Servizi Veterinari , Associazioni . Egli dovra' seguire lo svolgimento della programmazione e dovra' riportare al Consiglio dell'Unione. • Approvazione da parte dell’Unione del progetto "PET- HOSPICE" come struttura alla quale fare sempre riferimento. Qui si potrebbe stabilire che potrebbe essere composta da piu' luoghi sul territorio anche vari rifugi con pochi posti ma diffusi sul territorio. • Applicazione rigida ed estensiva delle norme 27/2000 e reg 3/2013 al fine di svuotare la parte di canili che sono diventati luogo PERMANENTE e non TEMPORANEO • Promozione di un documento di intento in materia in tutti i comuni aderenti all’Unione • Appliczione della legge 27/2000 e il reg 3/2013 promuovendo, dove possibile, la collaborazione stretta e continua tra le ASL del territorio e le Associazioni per permettere che la totalità delle sterilizzazioni siano eseguite dalle ASL. Cio' accade in altre Provincie nelle quali le leggi di riferimento sono applicate con il massimo rigore. • Realizzazione di un sistema di accalappiamento con accordo tra la Polizia Municipale e l’Unione , dotando i vigili di un lettore da Microchip , collegato al sito regionale anagrafe canina. Cio' permettera' di risalire immediatamente al proprietario, qualora il chip sia presente, e rendera' possibile la restituzione del cane con i mezzi del soccorso rapido delle associazioni convenzionate. ( reg RER 2013 ) • Approvazione dell'obbiettivo, da realizzarsi nell’arco temporale di tre anni , di riduzione quasi completa dei degenti presso i canili convenzionati dell’Unione . • L’Unione si fa carico di redigere sul sito web della stessa , la mappa dei canili della Provincia di Modena, con l'aggiornamento in tempo reale dei posti vuoti e posti pieni al fine di collocare lo smarrito in strutture già presenti . • Promozione nelle scuole elementari di una cultura di rispetto degli animali da affezione e da carne , chiarendo la differenza che, a priori, l’uomo stabilisce ma che non esiste nei fatti . • Promozione , dirottando gli importi risparmiati , in di educazione comportamentale dei proprietari di cani che acquisiscono un cane non di giovane età direttamente dal canile, in mangime , in assicurazioni veterinarie , in spese veterinarie, in istruzione scolastica finalizzata al rispetto degli animali . • L’Unione promuove la realizzazione del CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE , da realizzarsi in uno dei comuni dell’Unione Terre di Castelli al fine di educare anche nel fine vita le future generazioni , in linea con il fabbisogno crescente di questa necessità . La zona cimiteriale gestita in House porterebbe anche un contributo economico alle casse dell’Unione o del Comune e non graverebbe certamente sul bilancio o potrebbe essere data in gestione al mondo dell’associazionismo o cooperazione sociale in questo caso , esulando dal settore canile.
Ipotesi di lavoro per l’applicazione del progetto :
1 ) Mangime gratuito per 2 anni – Costo totale Euro 280,- (consumo medio di 350 gr/die, 140 kg /anno /cane ad un costo medio di 100 euro /qle , totale è di circa 140 euro /anno in mangime) 2) Vaccinazioni - Costo totale Euro 40,- ( ipotesi carta prepagata alla consegna ) (costo medio 40 euro /vaccino , 1 vaccinazione / anno per tre anni , costo medio anno / 40 euro 3) Assicurazione (da verificare con impresa assicuratrice) - Costo medio 70 euro il primo anno 4) Consegna del cane a domicilio – Costo stimato Euro 70,- (il cane viene consegnato con due lezioni a domicilio di un veterinario comportamentista che educa il cane e il padrone alla conoscenza reciproca) 5) Collare per flebotomi e zanzare costo medio 10 euro – Costo totale Euro 10,- ( in dotazione alla consegna del cane) f) Materiale divulgativo alla consegna con le legislazioni , gli obblighi i doveri , i tel. per urgenze nella Provincia , e tutto quella che necessita per fare comprendere che l’animale dato in adozione necessita di rispetto e amore . la legge consente di ricevere dazioni di danaro dagli affidatari o adottanti se essi ritengano di farlo.
I punti 1 , 2 , 3 , 4 e 5 comporterebbero una ipotesi di spesa annua di circa Euro 330,- cane. Ipotesi di contribuzione di due anni : un cane dato in Affido avrebbe un costo per due anni di 660 euro e una vaccinazione da effettuare il terzo anno nel quale si potrebbe fare il controllo benessere del cane. Al terzo anno si interrompono i benefit di sostegno . Per cominciare :
Sara' necessario un controllo puntuale del numero dei cani che ogni anno entrano in struttura permanente senza identificazione quindi , senza proprietario dei quali occorra fare riferimento al programma adozione.
Occorrera' portare la spesa media /cane a circa 3 Euro / die , per allinearci ad altre realtà .
La cifra di 3 euro /die ci porta a 1095 euro /anno/cane , in linea con i costi medi Italiani dei comuni virtuosi come ad esempio Spilamberto , Castelnuovo , S Cesario.
Ad oggi la cifra pattuita precedentemente e' di 260000 euro/ 15 mesi.
Arrivare ad una spesa annua di circa Euro 76650 si puo' fare solo portando la spesa nella media dei costi della Provincia di Modena. Ipotizzando una presenza media di 70 cani iniziali la spesa si aggirerebbe intorno ai 76650 euro / anno ( 210 euro /die ) che comprende un consumo /die di alimento di 350 grammi pari a 0,35 Euro /die /cane. A questo si somma un monte spese di 2,65 euro /cane /die per arrivare ai 3 euro : cifra comprensiva delle spese di detenzione , alloggio, cura , pulizia.
potrebbe essere plausibile accantonare 100000 euro il primo anno per sperimentazione progetto al fine di dare copertura ai costi sopraelencati
il bando potrebbe essere formulato con un massimale di 100.000 euro
Possiamo ipotizzare una spesa identica per il contratto del 2017-2018 inserita a bilancio ma con la sperimentazione del progetto del riaffido.
Dopo i primi 12 mesi potrebbe essere possibile tracciare un primo bilancio positivo / negativo della strada intrapresa.
Solo nel contratto 2018-2019 si potrebbe andare alla reale diminuzione di spesa con una reale valutazione del progetto. Le spese veterinarie sarebbero a carico del servizio sanitario nazionale per quanto riguarda le sterilizzazioni sia dei cani che dei gatti (come avviene tutt’ora )
Ideale potrebbe essere la collaborazione con le ASL nell’effettuare quello che la normativa del 2013 impone: il CANILE SANITARIO. Si tratta di un luogo presso la struttura temporanea / permanente nel quale , in sintesi, gli animali trovati e recuperati sono visitati, senza spese aggiuntive dal SSN, nei dieci giorni di quarantena. La visita sanitaria prevedera' : il prelievo del sangue, i test su Leishmania , Erlichia , Ricchetsia , Filaria. I costi non ricadrebbero sui comuni e si rispetterebbe la normativa (vedi esempio di Rovigo).
le cure dei singoli animali in convenzione con i professionisti , potrebbero essere affidate, insieme ad altri Comuni che hanno già intrapreso questa strada , agli stessi professionisti veterinari. Questo in accordo con le ASL del territorio al fine di valutare insieme la strada meno onerosa e con maggiori garanzie. Per farlo occorre pero' avere una idea di quanto incidono (ad oggi non sappiamo quanto incidono ,anche perché i rapporti che si instaurano con professionisti e cliniche veterinarie sono multifattoriali , ma per avere la possibilità di mettere a bilancio delle spese occorre avere le fatture o i mandati di pagamento).
Il recupero gatti incidentati è già regolato dal rapporto che la provincia ha formulato con i 21000 euro
Resta il recupero e accalappiamento cani smarriti o abbandonati sul quale occorre vedere insieme ad altre strutture come comportarsi ,( Vigili ,GEV o altro ) per potere pianificare una o due strutture di recupero 24H nella intera Provincia senza sovraccaricare di questo solo i comuni singoli o associati ( ad es nel nostro caso fare riferimento a Modena e compartecipare alle spese del servizio )
In Fede dott. Monfredini Roberto Dott Bergonzini oderico Ing Gianaroli Filippo Maggio 2016
Il nostro progetto si fonda su : LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27#LR-ER-2000-27# NUOVE NORME PER LA TUTELA ED ILCONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA Art. 2 - Competenze dei Comuni d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto; Art. 4 - Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali T1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti: a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina; b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina; c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria; d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero; e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani; f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3; h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo animale ed il rispetto degli animali; i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 23; l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23; m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà. Art. 5 - Competenze della Regione 3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato. Art. 14 - Gestione dei servizi 1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati. 2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati. 3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3. Art. 15 - Casi di cattura di cani 3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico. Art. 16 - Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti 1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare: a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie; b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti; c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti. 2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1. 3. L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province. A tal fine: a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari; b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti; pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento. Art. 17 - Modalità di ricovero 1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario. 2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti. 3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente. 4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati. 5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario. 6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16. 7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno: a) data di entrata e provenienza; b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà; c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale; d) data di uscita e destinazione. Art. 18 - Adozioni 1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali. 2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate. 3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante. 4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari. Art 20 4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori. LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5#LR-ER-2005-5# NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE Testo coordinato con le modifiche apportate: L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 L.R. 25 luglio 2013, n. 9 Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore 1. Chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. Progr.Num. 1302/2013 Questo giorno lunedì 16 del mese di settembre dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA Funge da Segretario l'Assessore APPROVAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA DI CANI E GATTI, OASI E COLONIE FELINE. Oggetto: Cod.documento GPG/2013/802 Muzzarelli Gian Carlo GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 7.1.1 Cattura pagina 13 di 28 La cattura dei cani e attuata da personale adeguatamente formato utilizzando strumenti e metodi che non procurino danni all’animale e trasportati presso le strutture di ricovero con automezzi appositamente attrezzati. Per l’attività di cattura/recupero di cani di proprietà vaganti sul territorio, i Comuni possono prevedere un contributo economico a carico dei proprietari. I cani catturati, provenienti dai territori dei Comuni convenzionati con la struttura, sono condotti in canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000. Deve essere messo a disposizione un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi. 7.1.3 Ricovero nel canile/reparto sanitario I cani catturati/raccolti devono essere immediatamente trasferiti nel canile/reparto sanitario per l’osservazione sanitaria con un tempo di permanenza di 10 giorni e sottoposti alla prima visita veterinaria. Tempi diversi possono essere stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile dell’assistenza. Nel periodo di prima accoglienza nel canile/reparto sanitario l’animale e sottoposto ai controlli come da protocollo sanitario. 8. Gestione clinica-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti I Comuni, in applicazione all’art 20, comma 2, della L.R. 27/2000, devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline. Anche i canili/rifugi e le strutture di ricovero per gatti e oasi feline, privati, devono avere un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più medici veterinari per l’assistenza ordinaria e urgente degli animali. L’assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l’effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici. Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall’art.23 della L.R. 27/2000, garantisce, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria cosi da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale. 8.1 Sterilizzazioni Le AUSL devono obbligatoriamente prevedere nei propri piani di lavoro programmi motivati di sterilizzazione dei cani dei canili, dei gatti ospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline. Laddove l’organizzazione aziendale consenta di disporre di sufficienti risorse umane e materiali, gli interventi sono svolti direttamente dal personale interno dell’AUSL. In caso contrario possono essere adottate soluzioni alternative, quali ad esempio convenzioni con strutture convenzionate. Alla sterilizzazione possono accedere i cani ricoverati nei canili e i gatti provenienti dalle strutture di ricovero, oasi feline regolarmente identificati e dalle colonie feline regolarmente istituite. Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati in ARAA La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il prima possibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezione dei cuccioli. Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvo casi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali del canili. Tenuta dei registri – Documentazione Nelle strutture di ricovero per cani e gatti è obbligatoria la tenuta della documentazione, mantenuta costantemente aggiornata, dell’attività svolta. La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ogni richiesta degli organi preposti per l’effettuazione di controlli ed ispezioni, deve essere costituita da: - autorizzazione sanitaria all’apertura di attività di ricovero cani e gatti e oasi feline - autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se prevista); - certificazione impianti; - il regolamento della struttura con annessi protocolli: a. sanitario; b. mansionario; c. gestionale; - convenzione di gestione; - convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario; - funzionigramma(con identificazione degli operatori e dei volontari) - registro di carico e scarico anche informatizzato secondo il modello regionale; - schede sanitarie cartacee o informatizzate; - adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione; - copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di gestione; - autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali; - registro/registrazione delle scorte di medicinali veterinari; - copia del documento smaltimento animali morti; - procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti - piano alimentare - piani per la formazione