Cronologia degli eventi mediatici e giuridico/amministrativi
18 Ottobre 2015 Puntata di Report rivolta al “ritardo” del Ministero dell’Ambiente
5 Novembre 2015 il Ministero dell’Ambiente chiede parere al consiglio di Stato
18 Novembre 2015 Relazione dell’Assograssi a Roma sui grassi in combustione e relativa richiesta modifica all’allegato X
26 Novembre 2015 il Consiglio di Stato emana la bozza sui grassi
4 Dicembre 2015 il Ministero della Salute informa che i grassi non possono essere combusti ma che sono in corso modifiche
6 Dicembre 2015 Puntata di Report sui SOA nel petfood e il loro utilizzo in scatolette
…..il decreto è attualmente ( 23 Dicembre 2015 ) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per poi tornare alla firma del Ministro dell'Ambiente. Pare che l'iter sia concluso e che non verrà chiesto parere alle commissioni…
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Appare evidente che o si tratta di un caso fortuito di sovrapposizione di argomenti tra la maggior trasmissione opinionistica televisiva e le movimentazioni ministeriali /associative , o invece vi è stata una netta relazione causa/effetto tra gli attori di questo sceneggiato italiano .
Solo 20 giorni dopo la trasmissione di Report, (allegato 1) il Ministero dell’Ambiente ha chiesto al Consiglio di Stato un parere in merito alla combustione dei rifiuti animali .(allegato 2).
13 giorni dopo la richiesta del parere (il 18 novembre), la principale Associazione italiana di trattamento rifiuti animali, Assograssi , organizza un Convegno a Roma (allegato 3), che caso!!!!!!!!!, per spingere chiaramente sulla destinazione finalmente in combustione di questi grassi inserendoli nell’allegato X e tutti insieme , senza mai citare il reg 184 bis della 152/06 e il reg 592/2014 (quest’ultimo marginalmente, ma non per i suoi cardini).
12 giorni dopo il Consiglio di Stato (l’adunanza del Consiglio di Stato c’è stata il 19 novembre, quindi addirittura il giorno dopo il Convegno Assograssi) si esprime con una bozza di lavoro (allegato 4), preludio al documento finale , nel quale i grassi, per alcune tipologie, potrebbero andare in combustione
Il 4 Dicembre il Ministero dell’Ambiente informa un comitato che ne fa richiesta, che i grassi animali non possono andare in combustione , ma che sono in corso modifiche all’allegato X (intrinsecamente per la proprietà transitiva afferma che tutti gli impianti funzionanti sul suolo italiano sono fuori legge).
Il 6 Dicembre Report torna all’attacco, questa volta con il cat 3 utilizzando i cani e facendo apparire il settore del petfood come un settore che lucra sulla salute degli animali (allegato 5), veterinari compresi , e chiaramente diffondendo l’idea che il cibo casereccio è meglio , lasciando per proprietà transitiva quindi il SOA cat 3 alle industrie della combustione. Se non lo mangia il cane ( intestino a 38,5 gradi ) viene incenerito con un inceneritore industriale (conto energia).
Appare evidente anche ad un profano e fiducioso della vita con un alto tasso di ingenuità, che qualche relazione è evidente , leggendo con malizia l’avvenimento verrebbe da pensare che la trasmissione ha fatto da ponte alle modifiche che si vorrebbero apportare e dato che i Ministeri o Commissioni , in Europa come in Italia sono due, Sanità e Ambiente , per superare lo scoglio occorre dapprima un convincimento mediatico , Report in questo è TV cult, grande ascolto e dalla parte dei cittadini in difesa dei più deboli contro le lobbies ed i potentati. Insomma contro il potere di quelli che decidono sopra la testa della gente ( ? ). Per paradosso i comitati dei cittadini in questo caso sono le lobbies e Assograssi è la vittima di scelta lobbistiche.
Quindi, in primo luogo, vien da pensare che la strategia , se tale è stata , era volta a creare "una coscienza ambientalista legata all’incenerimento di rifiuti grassi animali", facendo apparire il Ministero dell’Ambiente come un ritardatario nell’applicazioni delle norme, e non è stato certamente un caso che 20 giorni dopo , lo stesso , inoltri la richiesta di revisione delle scelte legali adottate in base alle direttive comunitarie!!
Andiamo invece ad analizzare cosa dice Assograssi nella sua presentazione al Congresso realizzato appositamente a Roma in una sequenza tempistica che lascia presupporre che esista una regia:
...nell’ottica dell’Ordinamento Comunitario, stante le disposizioni poc’anzi richiamate, vige pertanto un principio generale che, come tale, dovrebbe trovare applicazione in tutti gli Stati membri (la normativa comunitaria è infatti direttamente applicabile) che legittima gli Operatori alla più ampia facoltà di utilizzare i sottoprodotti di origine animale come combustibile per la produzione energetica ed, in generale, esclude i sottoprodotti di origine animale in quanto tali dalla classificazione quali rifiuti...
Appare evidente che il nodo centrale è proprio questo , ma la legislazione comunitaria con l’ultimo decreto che ha modificato il reg 142/2011 , espressione sempre del volere delle lobbies del grasso e degli incentivi ad esso legato , il famoso ormai reg 592/2014 , ha si permesso la combustione in motore endotermico , con quei 280 euro pagati da noi tutti in bolletta energetica , ma ha fissato i paletti della combustione al fine di tutelare la salute dei cittadini (siamo nel campo dei rifiuti), insieme all’ENVI, e non ha minimamente pensato di modificare il 152/06 art 184 bis, (di cui non si trova traccia in questa relazione piena di dati, come non si trova traccia del 592/2014 e nemmeno dell’incenerimento dei fumi con il rispetto delle temperature, per non riempire i terreni di diossine e IPA).
Tutto lo sbandierare il rispetto dell’ambiente, senza citare le norme imposte da chi in Europa l’ambiente vuole proteggerlo davvero, appare fuorviante per non dire peggio , in quanto è l’ENVI che inserisce quelle poche righe che tanto poco piacciono a lor signori , la postcombustione , i 1100 gradi o gli 850 gradi con i tempi di passaggio ( temperature di smaltimento dei rifiuti ) come la stessa presidente di Commissione in Europa risponde alla mia interrogazione (IT E-007261/2015 e E-008715/15 Risposta di VytenisAndriukaitisa nome della Commissione (10.7.2015) ):
"...l'uso di grassi fusi per la combustione in motori fissi a combustione interna deve avvenire nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente. Per controllare le emissioni, comprese le diossine, è richiesta una temperatura di 1100°C o di 850°C mantenuta per un tempo determinato, a meno che l'autorità competente responsabile per l'ambiente non abbia autorizzato parametri di processo alternativi…"
A pagina 34 poi di questo "progetto industriale dei SOA" si citano i confini tra SOA e Ambiente , con lo schemino del camion. Sarebbe stato sufficiente produrre in allegato lo schema che l’Europa ha fatto da oltre 2 anni , in Power Point , (allegato 6) diffuso in tutta Europa , illustrato da tanti colleghi delle ASL in Italia , nel quale si chiarisce tipologia dei SOA e destinazione rispettando le norme (non era ancora presente il reg 592/2014), e tutti i relativi confini normati senza il "contributo" di Assograssi.
A pagina 39
"...il GRASSO ANIMALE NEL PROCESSO DI COMBUSTIONE Il GRASSO ANIMALE FUSO destinato ad essere utilizzato in un processo di combustione finalizzato alla produzione di energia elettrica e/o termica, E’ DA CONSIDERARSI PRODOTTO poiché il processo di combustione non è incluso nell’elenco tassativo di quelle operazioni considerate trattamento dei rifiuti dall’art. 185, del D. Lgs. 152/2006..."
Quindi in questo caso si supera il concetto di RIFIUTO , poi quello di SOTTOPRODOTTO e infine si arriva al PRODOTTO. Praticamente il materiale specifico a rischio MSR , sospetto di BSE, è simile al prosciutto , al salame e al cotechino. Qua si va sul ridicolo. L’artefatto di grasso / rifiuto ora diventa prodotto , cioè una materia prodotta per uno scopo, una materia prima lavorata o semilavorata: il cane deceduto è prodotto, la giraffa deceduta anche.. i prosciutti sequestrati pieni di diossina pure , le carcasse di animali morti pure.
Si salta a piedi pari il concetto di tre categorie , si elimina la 152/06 , si estrapola la frase dal contesto a la si utilizza per un fine... deontologicamente non appare proprio di una ortodossia esemplare.
Il reg 1069/2009, il 142/2011, il reg 592/2014, il 749/2011.. appaiono allora tutti superati , in quanto non si parla più di cat 1,2,3 , ma di grasso in genere. Lo stesso vale per la 152/06 , per l’art 184 bis , per le temperature con i tempi di passaggio , per le sentenze di Cassazione che hanno visto sempre il riferimento più importante ricadere sui 4 punti contemporanei del 184 bis nella definire il confine tra rifiuto e sottoprodotto. Questo confine e' l'unico baluardo anche al decreto Monti del 7 Agosto 2012 (siamo nel campo della lotta alla sofistificazione con i pericoli che possono avvenire per la salute pubblica, da cui quella targa nera che la UE ci impone , e la relativa marcatura con il colorante GHT , se incenerito in altro luogo , che non sia dove è avvenuta la trasformazione).
Insomma appare evidente che il sogno è finalmente quello di unificare le tre categorie per destinarle dove vuole il produttore stesso, o l’industriale del rifiuto , perché di questo ora si parla, senza tanti intoppi burocratici , ed è proprio quello che questo documento dell’Assograssi afferma poco più avanti .
Ma allora cosa aveva compreso il Ministero dell’ambiente fino al 4 Dicembre 2015 quando ha affermato che i grassi animali non possono essere combustibili?
A pagina 40:
"...Conferma esplicita della classificazione come prodotto del Grasso Animale Fuso utilizzato nel processo di combustione si ritrova nella: Normativa EUROPEA REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 Considerando (40) «L’uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati come combustibile nel processo di combustione dovrebbe essere autorizzato e non dovrebbe essere considerato come un’operazione di smaltimento dei rifiuti»..."
Ci chiediamo come sia possibile citare una normativa sanitaria, il reg 1069/2009 , nei quali non si fa cenno alla suddivisione delle tre categorie e si usa il termine "dovrebbe" .
Per quale motivo non si fa cenno all’articolo 20 del 1069 e alla sperimentazione EFSA, se tanta è la preoccupazione per la salute dei cittadini?
Assograssi afferma di essere dalla parte dell’ambiente e in sua difesa. Questo articolo omesso dalla relazione prevede che ogni metodologia nuova di intervento sui SOA debba passare da EFSA , e forse sfugge che probabilmente anche la UE prima di approvare il reg 592/2014 avrebbe dovuto passare da quell’articolo. Si e' considerato il MCI una variazione di piccola entità rispetto alla caldaia a 1100 gradi, (occorre ricordare che chi vuole produrre energia e attingere ai 280 euro, deve osservare le temperature della caldaia a 1100 gradi con 0,2 sec o 850 gradi con 2 sec, associando al MCI un postcombustore, in quanto i pistoni non sono affidabili, e il post combustore solitamente è a fonti fossili , metano , e si mangia l’utile dei 280 euro.)
A pagina 41:
"...All. III, Capo IV e Capo V (così come modificato da Reg. (UE) n. 592/2014).
Con il suddetto intervento modificatore la Commissione ha incluso esplicitamente la possibilità di utilizzare i grassi fusi come combustibili nei motori fissi a combustione interna chiarendo, inoltre, che le norme di trasformazione descritte dall’All. IV, Capo IV, Sez. 2, lett. f) del Reg. UE n. 142/2011 per le caldaie sono state approvate con metodo alternativo in conformità all’art. 20 del Reg. CE n. 1069/2009..."
Quindi del reg 592 si citano solo queste poche righe. Con tutte le cose che ha affermato, con il dibattito che vi è stato alla UE.. solo questo!! E il post combustore con l’incenerimento dei fumi in uscita ? E lo smaltimento a 1100 gradi ? E la telemetria o la registrazione dei dati?
E, ancora, il chiaro riferimento all’inclusione dei grassi nell’allegato III ( incenerimento o coincenerimento ) dall’allegato IV (trasformazione), altra netta separazione tra rifiuto e sottoprodotto ? Ma forse per Assograssi siamo già oltre , siamo al Prodotto finito.
L’obiettivo
"…si è reso INDISPENSABILE AGGIORNARE L’ALLEGATO X, alla Parte V, del D. Lgs. 152/2006, inserendo i GRASSI ANIMALI FUSI…I grassi animali fusi di categoria 1 e 2 possono essere utilizzati solamente: -in combustione (combustibile per caldaie e motori endotermici)..."
A pagina 45
"...Per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi le P.A. preposte autorizzano gli impianti mediante le autorizzazioni AIA o PAS, la combustione non è pertanto stata considerata come combustione di rifiuti..."
Di tutta la normativa 592/2014 resta solo la semplice autorizzazione senza i vincoli imposti.
Pare rivivere la normativa DLgs del 7 agosto 2012 quando per caso sparì completamente il 184 bis che il Governo Monti aveva dovuto includere, ma sparì solo dai comunicati delle associazioni interessate e non dalla legislazione per fortuna, linea di separazione tra rifiuto e sottoprodotto , ma ora siamo nel campo dei prodotti .
Addirittura si cita indirettamente che le provincie non considerano la combustione dei grassi animali rifiuti!
Basterebbe andarsi a rileggere la sentenza del 18 Giugno 2012 a Modena sul cogeneratore Inalca, (sulla nota di allora 20201, superata dalla 25825 un mese dopo, senza nessuna sperimentazione da parte dell’ISS), o rivedersi la posizione del Comune di Parma in merito, (che ha autorizzato un cogeneratore a cat 3 ma non rilascia l’autorizzazione per il cat 1), o rileggersi i pareri della RER in merito a richieste di Bergamo e Modena per tali impianti, o il parere del Ministero dell’Ambiente del 2012 in merito (che classifica nei rifiuti tali grassi), o anche quello di pochi gg fa (4 Dicembre sempre del Ministero dell’Ambiente che finalmente relega i grassi nei rifiuti e non nei combustibili , ma afferma anche che "stiamo rivedendo le norme"... cioè quelle di cui stiamo parlando ora. Ma finche' le norme non cambieranno quali pareri sono corretti ? Io credo proprio quelli di Modena e della RER.
A pagina 47:
"...Lo schema di decreto per l’aggiornamento dell’Allegato X dovrebbe prevedere, anche per coerenza normativa, l’inserimento dei grassi classi A, B e C della norma UNI 11163 in modo da consentire il proseguo dell’utilizzo come combustibile dei grassi animali di tutte le categorie..."
Ecco che si materializza il vero pensiero!
La perfetta fusione delle tre categorie (1,2,3)
Il superamento della concezione rifiuto, sottoprodotto , per arrivare al Prodotto Grasso , quel prodotto intelligente che richiede il consumo energetico di 7 per produrre 4 , destinando l’80% alla distruzione in cementifici o “ termovalorizzatori” , ma lautamente pagati se riconosciuti nelle fonti rinnovabili e quindi nei sottoprodotti , cosa che non è avvenuta fino ad ora .
Concetto già espresso altre volte con il desiderio di importare alligatori per fare energia dal Sud America , di mescolare ogni grasso /rifiuto al fine di riciclarlo sotto milioni di forme, eliminando quella fastidiosa suddivisione che era il regolamento 1774, poi diventato 1069 poi 142 introdotto dopo i casi della cosidetta "mucca pazza" (BSE) al fine di eliminare un pericolo per la salute pubblica.
Cosa chiediamo vibratamente :
Che la combustione di ogni materia ai fini della produzione energetica venga valutata nella sua interezza (energia bianca /grigia) al fine di valutare se il processo combustivo ai fini delle produzione elettrica da cedere al Gestore sia di utilità sociale, o abbia invece ricadute energetiche negative andando a sommarsi alle speculazioni energetiche già presenti e aggravando il conto energia per paradosso, con una ricaduta sul debito pubblico e nelle tasche dei cittadini con il conto energia , spesso intervenendo su contesti ad alto tasso di inquinamento ed andando ad incidere in modo significativamente negativo sulla salute dei cittadini.
Dato che il cat 1 non ha valori analitici , è considerato rifiuto , non ha valore di mercato , è un artefatto di grasso ricavato dalla macinatura , bollitura centrifugazione delle più svariate sostanze raccolte , compreso la plastica , dal quale si ricava un 80% di “ciccioli” destinati all’incenerimento/ smaltimento a 1100 gradi in caldaia come rifiuti , e di conseguenza non avrà mai un valore analitico certo (centro degli oli e dei grassi di Milano), riteniamo debba sempre essere considerato rifiuto. Come tra l’altro fino ad ora il vostro Ministero si è espresso, e non possa mai rientrare nell’allegato X in quanto non avrebbe le caratteristiche del bioliquido combustibile in quanto la matrice costitutiva dello stesso è sempre multifattoriale e la normativa in materia lo destina allo SMALTIMENTO, definizione limite per classificarlo RIFIUTO .
Che venga osservata la classificazione attuale delle tre categorie come l’Europa ci impone, classificando il cat 1/2/3 nei rifiuti in quanto non rientrano tra i sottoprodotti e quindi nei biocombustibili , per la non contemporaneità del rispetto dei 4 punti dell’articolo 184 bis della 152/06. Tale osservazione rientra da 4 anni in tutta la documentazione che il Ministero dell’Ambiente ha formulato in risposta a molteplici Regioni e Provincie
Che il coincenerimento dei grassi di cat 3, qualora fosse autorizzato, avvenga in motore endotermico con il rispetto del regolamento 592/2014 ,quando si parla di Incenerimento dei fumi in uscita con le relative tempistiche e temperature (postcombustione), con il rispetto delle temperature imposte dal reg 592/2014 dalla Commissione Europea per l’incenerimento dei rifiuti e dallo stesso Commissario UE il 10 Luglio 2015 (allegato 7), al fine di tutelare la salute pubblica per scongiurare la diffusione nell’aria e nei terreni di diossina, sostanza presente normalmente nei grassi animali e prodotta con la presenza di cloro
Che venga attuato il rispetto rigido della assenza di additivazioni chimiche (Acidi, Soda Caustica etc) ai grassi in rendering o altro, al fine di velocizzare la scomposizione dei grassi o parti di corpi o corpi interi (vietato dal reg 142), i quali ricadrebbero in combustione inevitabilmente nel terreno come agenti chimici trasformati o neoformati , vedi le diossine che si formano in presenza di Cloro .
Che venga “rigidamente” rispettato il reg 142/2011 nel tenere separate le industrie di trasformazione da quelle di incenerimento a quelle di produzione di sostanze alimentari o di peetfood.
Che venga rispettato il regolamento 1069/2009 allorquando cita il fatto che le tre categorie, se vengono unite, diventano immancabilmente tutte della categoria inferiore, tale aspetto ,e non si comprende la logica di quella proposta di Assograssi , non viene minimante accennata, parlando genericamente di combustione delle tre categorie .
Che il trasporto delle tre categorie avvenga sempre in modo separato come la UE ci impone.
Che vengano abbassati gli incentivi (280 euro ) nel caso che si vada alla realizzazione di aziende insalubri di cat 1 nel territorio , andando a gravare enormemente nel contesto della salute del territorio , spesso già industrializzato e suddiviso (vedi legge 51 /2011 RER) per zone maggiormente inquinate e non adibite alla installazione di biomasse , o dove già presente la normativa saldo zero.
Che vengano obbligate le industrie, qualora autorizzate, che fanno della cogenerazione a cat 3 all’utilizzo della telemetria con ARPA 24/ore /die al fine di valutare costantemente i dati emissivi , come tra l’altro cita il regolamento 592/2014.
Valutare se la postcombustione a fonti fossili al fine di tutelare la salute dei cittadini , in un ottica di utilizzo delle fonti rinnovabili , non aggravi il bilancio energetico invece di alleggerirlo abbandonando la scelta della incentivazione economica.
Che venga incentivato invece l’utilizzo del cat 3 nel settore del peetfood , settore che vede gli animali da affezione portare a 38,5 gradi la combustione del cibo , temperatura corporea , e le aziende lavorare al massimo a 100 gradi , temperature di ebollizione, con un nullo impatto sulla salute degli abitanti ed un mercato privato/privato che nulla grava sul pubblico . La semplice destinazione di materiale di cat 3 al settore della combustione priverebbe il settore di materia prima e lo costringerebbe alla ricerca sul mercato Europeo o internazionale del cat 3 che spesso ha caratteristiche insalubri o la presenza di inquinanti patogeni con ricadute sulla salute dei nostri animali (vedi caso Andria).
che venga rispettosamente osservato il dettato in materia di combustione grassi animali che l’Europa ci ha dettato con il regolamento 592/2014 nel quale si demanda al rispetto delle norme in materia ambientale e alla tutela della salute degli abitanti , con le temperature da osservare nell’utilizzo del MCI a mezzo dell’incenerimento dei fumi .
Chiediamo inoltre che il Ministero della Salute , il Ministero dell’Ambiente e il Governo Italiano si facciano promotori presso la UE della richiesta di modifica del reg 592/2014 al fine di non considerare l’equiparazione MCI/caldaia 1100 gradi associato ad un postcombustore ma di chiedere l’applicazione dell’art 20 del reg 1069 /2009 nel quale articolo si cita espressamente che ogni modifica sostanziale debba essere approvata da EFSA . L’interpretazione che ha fornito la UE , di piccola variazione o variazione non sostanziale tra un motore a combustione interna e una caldaia ( dottLaddomada 2014) , quando di fatto sono due tipologie meccaniche e termiche completamenti diverse ,da cui ne è derivato il post combustore imposto da ENVI . In questo modo potremmo avere al pari delle altre 4 metodologie uno schema preciso relativo al funzionamento di un MCI ai tempi di passaggio , alle temperature come avviene per tutte le altre 4 metodiche approvate e descritte nell’allegato IV del reg 142/2011 .Appare incomprensibile come sia potuto avvenire che una Commissione UE insediata il 5 Novembre 2012 , la 7015/2012 MK , non abbia prodotto che un documento in 10 giorni ,lasciato per quasi 2 anni nel cassetto , per arrivare alla approvazione del 3 Giugno 2014, definito reg 592 , quando vi era tutto il tempo per fare 12 mesi di sperimentazione presso EFSA , e fissare i cardini e le tipologie di materiali che potevano essere combusti , allegando il tutto al reg 142 /2011 nel Giugno 2014.( vedi biodisel ).
Che venga attuata una normativa atta alla separazione netta delle industrie che lavorano olii industriali da quelle che lavorano grassi animalial pari di altri Stati Europei con il fine di non incorrere nel crossingower ( contaminazione crociata ) tra fonti fossili e fonti alimentari ,vedi caso Germania ,con gli scandali diossina che hanno portato ad avere diossine diffuse nei cibi alimentari (2012 ).
Aspetteremo fiduciosi nei prossimi giorni il Documento finale di modifica dell’Allegato X e nella prossima puntata vi diremo come realmente è andata a finire
Roberto Monfredini
Medicina Democratica