I fatti che stiamo analizzando :
La convenzione firmata il 23/07/2013 fra il Comune di Castelvetro (Amministrazione Montanari) e l’ASD Visport per un importo di 77.000 euro più iva /anno per 10 anni , per “concessione per l’affidamento e l’uso e della gestione degli impianti sportivi comunali per il periodo 01/07/2013 fino al 01/07/2023, prorogabile per altri 5 anni”.. La firma per conto del Comune e' della responsabile del settore attività culturali diverse, sport e volontariato , sig.ra Strapazzon Laura mentre per conto di ASD Visport firma il presidente Cappi Vinicio . La convenzione stessa cita che è stata emessa una procedura ad evidenza pubblica riservata ad associazioni e o società sportive e ricreative di promozione culturale , ovvero :
13.06.2013 - Si e' fatto il bando di gara Rg 215
15/06/2013 - Si e' tenuta la Gara
01/07/2013 - La Associazione di Volontariato ASD Visport con sede legale via Braglia 1 a Levizzano (con determina 234 ) si e' aggiudicata la Gara. (Sulla determina appare scritto nettamente la qualifica di tale Associazione che fa presupporre la sua identità morale e culturale)
Primo controllo :
Dato che facilmente si accede al registro regionale del terzo settore della Regione Emilia Romagna , cerchiamo di comprendere se i paletti che la normativa (Nazionale, Regionale e Provinciale) del Terzo Settore sono stati rispettati . In questo ci aiuta anche la trasparenza delle strutture preposte, provinciali e regionali.
Dal sito della Regione ER Terzo Settore: Associazioni di promozione sociale :
“La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale. Ne favorisce il pluralismo e l'autonomia e ne sostiene le attività. Con la Legge regionale 34 del 2002 sono stati istituiti i registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale. Le associazioni iscritte hanno ampie opportunità e benefici, tra cui la possibilità di usufruire di spazi ed attrezzature dell'ente pubblico, l'assegnazione di contributi, la possibilità di sottoscrivere convenzioni con gli enti per la gestione di attività di promozione sociale, il diritto di partecipazione alla programmazione pubblica nei settori di attività, benefici di carattere fiscale…” . La stessa legge stabilisce anche che “..i Comuni possono istituire propri registri dove iscrivere le associazioni che hanno sede legale nel territorio comunale o che vi operano in modo continuato da almeno un anno (anche se già iscritte nel registro regionale o in uno dei registri provinciali). L'iscrizione nei registri comunali consente alle associazioni di accedere esclusivamente a benefici di carattere locale.”
A.S.D. Visport Presidente: Cappi Vinicio Referente: Gibellini Giancarlo Sede c/o Centro Sportivo Via Costituzione, 13-15 Castelvetro Per informazioni e iscrizioni: c/o centro sportivo Castelvetro Tel. 059/790926 - Fax 059/708659 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Sempre sul sito regionale apprendiamo che :
“Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stato istituito dalla Legge regionale 34 del 2002. Possono iscriversi al registro le associazioni che rispondono ai requisiti fissati dal questa legge (art. 4, comma 3, L.R. 34/2002) e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 26 maggio 2003, così come modificata con Deliberazione della Giunta regionale n. 978 del 30 giugno 2008. Con l'iscrizione nei registri, le associazioni di promozione sociale acquisiscono il diritto di accedere alle agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale previste dalle normative nazionali e regionali. A differenza delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali, con l'iscrizione, le associazioni non acquisiscono di diritto la natura fiscale di Onlus di cui la Decreto legislativo n. 460/1997…”
Su questa materia la posizione della regione Emilia Romagna appare molto chiara :
Nel Registro regionale delle persone giuridiche private sono iscritte le associazioni e le fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
Il procedimento per ottenere la personalità giuridica è curato dalla Direzione Generale Centrale Affari istituzionali e legislativi.
Le associazioni e le fondazioni si possono iscrivere nel Registro se esercitano le proprie finalità istituzionali solo all’interno del territorio regionale e operano nelle materie di competenza della Regione.
L’iscrizione è obbligatoria per le fondazioni, mentre è facoltativa per le associazioni.
Visto che le associazioni non sono tenute ad iscriversi al registro regionale (a differenza delle Fondazioni, di cui abbiamo fresca memoria a Castelvetro ) non restiamo sorpresi nel leggere nella risposta (agosto 2015) della Provincia di Modena che la ASD Visport non e' tra le Associazioni iscritte!!
La Provincia tuttavia in Luglio 2015 ci aveva chiarito quanto segue :
“….i Registri Regionali (in passato delegati alle Province), sono istituiti nell’ambito di Leggi nazionali volte a riconoscere, valorizzare e promuovere specifiche esperienze di solidarietà e di impegno civile. In particolare i Registri Regionali sono stati istituiti con L. 266/1991 “Legge quadro sul Volontariato” e con la L. 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale. Tali norme speciali, a fronte della libertà di associazione dei cittadini, garantita e riconosciuta dalla nostra Costituzione all’Art.18, definiscono un sistema di diritti e di doveri a cui le Associazione possono decidere di aderire richiedendo per questo l’iscrizione nei Registri Regionali.
Per concludere, l’iscrizione nei Registri Regionali è facoltativa ma è indispensabile nel caso l’Associazione voglia ottenere i benefici previsti dalle norme di settore, quali ad esempio:
convenzionarsi con gli Enti pubblici;
partecipare ai Bandi di finanziamento;
acquisire di diritto la qualifica di ONLUS (solo Volontariato)
beneficiare del 5 per mille e di altre agevolazioni previste dalla normative statali e regionali…”
Appare ad una attenta lettura chiarissimo l’intento del legislatore.
Ovvero si riconosce al mondo del volontariato la sua natura di asse portante della nostra società , sia economicamente che culturalmente; si ribadisce che la registrazione regionale non è obbligatoria per le Associazioni ; si istituisce il registro comunale. Quest'ultimo non fornisce le stesse garanzie legali dell’iscrizione regionale. Infatti con l'iscrizione regionale le associazioni forniscono la garanzia allo Stato che concede di accedere al 5 per mille , di convenzionarsi con enti locali , etcc ..
Il messaggio è chiarissimo!
Le associazioni :
sono riconosciute come asse portante della societa'
beneficiano delle agevolazioni fiscali
possono attingere a contributi
devono dare garanzia di trasparenza alla collettività
Altrimenti si potrebbe correre il rischio , ed immaginiamo che il legislatore non lo abbia sottovalutato , visto anche gli ultimi bollettini dell’Ufficio delle Entrate , che il terzo settore venga utilizzato per altri scopi, (vedi Roma Mafia Capitale) e che si possa sovrapporre all’associazionismo del semiprofessionismo o del professionismo vero e proprio , mascherato da dilettantismo ,portando redditi ingenti esentasse in poche famiglie.
La trasparenza in materia sportiva , come anche in tutti i settori che hanno rapporti con gli enti locali , è il cardine portante dell’impalcatura associativa. I bilanci , l’accesso alle fatture , i rendiconti etcc.. , fanno parte del progetto : fair play amministrativo , adottato ormai da quasi tutte le federazioni sportive italiane proprio al fine di non incentivare il mondo sportivo dei furbetti , che danneggia irrimediabilmente quello vero , fatto semmai di scarsi risultati agonistici, ma di maggiori risultati umani associativi. Questo il vero obiettivo del CONI da anni sbandierato e diffuso.
Che questo sia un settore ora in fermento alla luce delle scelte dell’Agenzia delle Entrate degli ultimi 7 anni appare anche ora dal recente impegno di revisione che la stessa Regione sta approntando per meglio chiarire cosa vi è di sano e cosa di malato .( **vedi in fondo documenti osservatorio volontariato) e per fornire banche dati sempre più aggiornate in modo che il settore non possa essere sfruttato da pochi furbetti , danneggiando una collettività di lavoro importantissimo e gratuito che è sempre la maggioranza .
"Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
…l’iscrizione è obbligatoria per lo status di associazione/società sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal CONI per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente…"
Legge 27 dicembre 2002 n° 289 – art.90 c.20, 21 e 22 Istituzione presso il CONI di un apposito Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche (anche in forma telematica) cui iscriversi obbligatoriamente per poter accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura Decreto Legge 22 marzo 2004 n° 72 – art. 4 convertito con Legge 21 maggio 2004 n° 128. Abrogazione dei c. 20, 21 e 22 della Legge 289/2002 Consiglio Nazionale CONI Delibera n° 1261 del 30 aprile 2004. Approvazione “Norme provvisorie per l’istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 90 comma 20 della Legge n° 289/02”
Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 - art. 7 convertito con Legge 27 luglio 2004 n° 186. Conferma il CONI unico organismo certificatore dell’attività sportiva svolta dalle associazioni/società dilettantistiche. Elenco per Agenzia delle Entrate per verifica legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all’associazionismo sportivo Consiglio Nazionale CONI Delibera n° 1288 del 11 novembre 2004. Sono modificate le deleghe alle FSN, alle DSA ed agli EPS circa il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società e le norme provvisorie per il Registro, deliberate nell'aprile precedente, armonizzate al nuovo quadro normativo, divengono definitive."
Ritornando ai fatti :
Il punto stridente in questo caso è dunque l’importo elevatissimo relativo alla Convenzione tra il Comune di Castelvetro e la Associazione di volontariato ASD Visport , la quale non essendo registrata nel registro regionale non potrebbe intrattenere convenzioni con Enti Locali. Potrebbe altresì svolgere il proprio lavoro di ASD nel sistema di regole amministrative che il Coni detta insieme alla Agenzia delle Entrate , potrebbe altresì anche svolgere attività sportiva come ASD semplicemente commerciale, al pari di una SRL o SNC , ma non potrebbe mai intrattenere rapporti convenzionati con gli enti locali .
Ecco come risponde il Comune di Castelvetro in data 21 Agosto 2015 ad una nostra interrogazione (a firma della dott.ssa Bertoni Ivonne , responsabile del Settore ) contraddicendo tutto quanto fino ad ora affermato :
“.. Si forniscono comunque di seguito alcune precisazioni in merito alla normativa nazionale e regionale sull’associazionismo, che il Comune ha seguito e sulla base della quale sono stati adottati specifici strumenti amministrativi che danno facoltà all’Amministrazione di erogare contributi e altri benefici oltre a stipulare convenzioni con associazioni che operando solo sul territorio comunale non hanno richiesto iscrizione nel registro provinciale/regionale (..) ..In particolare le leggi regionali 383/2000, LR.34/2002 e L.R 12/2005 oltre a prevedere la distinzione tra organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale ed aggiornare quindi i registri regionali e provinciali confermavano quanto previsto dalla precedente normativa, la possibilità data ai Comuni di istituire propri registri con le associazioni operative sul territorio e quindi di poter erogare contributi…”
e ancora :
“… L.R. 34/2002 “ Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale” Art. 5 “Registri Comunali”
1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni possono
prevedere l’istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale.
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell’Ente locale, d’ufficio le
associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede
nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali, acquisiscono titolo a:
a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;
b) accedere a rapporti convenzionali di con gli stessi comuni, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 12 e 13;
c) accedere all’assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei
medesimi comuni, così come previsto dall’articolo 8, comma 3;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall’articolo 15.
4. I comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all’articolo 12,commi 2 e 3. ..operatività limitata al territorio locale e quindi non interessate all’iscrizione ai registri provinciali e regionali (non obbligatoria): ..”
Ma come fa la dott.ssa Bertoni Ivonne a non sapere che basta andare sul sito della Regione e l’art 5 appare evidente che è stato ABROGATO, cancellato, non esiste più.
E ancora la dott.ssa Bretoni cita :
“Art. 2 Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
c)accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;
d)accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.
5.Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione…”
Appare evidente che l’art 4 , lettera b) se cita nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive normative norme regionali , (le stesse definiscono che per avere dei rapporti di convenzione con Enti locali , occorre essere registrati negli appositi registri sottoposti al controllo fiscale del CONI in materia sportiva o dell’Ufficio delle Entrate che spesso utilizza la SIAE , per le associazioni di volontariato e promozione sociale).
Quale senso avrebbe costruire una impalcatura di controllo tale , e poi lasciare delle scappatoie? Nessuna.!! Il comma B lo ribadisce : “ nel rispetto delle norme regionali” , che è la stessa identica affermazione che scrive Regione , Provincia e CONI .
Appare evidente che per il Comune di Castelvetro tutta l’impalcatura costruita dallo Stato Centrale , Regione , e dal CONI , potrebbe essere aggirata con una interpretazione della normativa del 2002 art 5 che è stato ABROGATO ,senza tener conto della risposta che la Provincia stessa ci ha fornito chiaramente , delle linee guida della Regione in materia di Associazionismo che ho sopra riportato , delle linee guida del CONI che allacciato con l’Ufficio delle Entrate ,ogni anno fornisce la comunicazione alle Agenzie delle Entrate perché non si verifichi la malaugurata evasione fiscale da associazionismo , e sia controllato realmente chi può beneficiare del 5 per mille .
In pratica ,abbreviando, lo Stato
fornisce delle garanzie con la registrazione
la impone qualora l’associazione intenda intraprendere convenzioni , come nel nostro caso ,
sottopone con i suoi strumenti ad una vigilanza e controllo
se pero' hai dimostrato di avere le carte in regola :
fornisce anche la possibilità di convenzionarti
ti da la possibilità di accedere al 5 per mille ,
ti permette di attingere a finanziamenti regionali e statali .
Fu proprio nel 2010 , se ben ricordiamo, che l’Ufficio delle Entrate cancellò dai beneficiari del 5 per mille tutte le Associazioni non iscritte ai registri regionali.. sparì dall’elenco circa il 70% delle Associazioni che poterono poi ripresentarsi l’anno successivo dopo la registrazione .
La nostra opinione:
È certo allora che il bando per l’affidamento delle tre palestre emesso dal Comune di Castelvetro in questi giorni ,stride con tutta la normativa del settore , in quanto viene richiesto ai partecipanti al bando , non l’iscrizione ai registri regionali o al registro del CONI , bensi' la costituzione della Associazione (in pratica statuto e atto costitutivo ) che nulla significa nel sistema di regole che lo Stato e la Regione si sono dati. Si richiede inoltre , al punto secondo, l’affiliazione ad una Federazione sportiva ( come se il numero di registrazione di affiliazione fosse una garanzia , cosa ben diversa invece il numero di registrazione CONI , che è collegato con il numero registrazione del registro Regionale e con l’ufficio preposto all’Agenzia delle Entrate al quale ogni anno il CONI invia telematicamente il registro per il controllo incrociato delle Associazioni sportive e per comprendere se le agevolazioni fiscali sono lecite .)
La nostra delusione:
Appare incomprensibile tanta superficialità , in una materia che dovrebbe essere lineare e semplice
Appare incomprensibile la riluttanza alla iscrizione (e su questo chi conosce il settore trova delle spiegazioni molto banali.)
Appare incomprensibile che il Comune , ente pubblico , garante del rispetto delle norme, non sia il primo a chiedere oltre al rispetto della normativa del settore, anche qualcosa in più. Proprio per ribadire che da noi , nel nostro Comune , i furbetti non trovano spazio. Una specie di secondo argine oltre a quello Nazionale e Regionale.
Cosa costa al Comune , viene da chiedersi , applicare semplicemente quello che la Provincia ha ribadito espressamente che altro non è che il dettato della Regione Emilia Romagna ?
Aggiornamento:
In base alla rettifica apportata dalla Provincia di Modena (qui sotto) non è più possibile affermare con certezza che occorra l’iscrizione al registro regionale del volontariato per contrarre una convenzione tra Comune e Associazione , restano solo i vantaggi fiscali , la registrazione onlus , il 5 per mille .
Restiamo in attesa anche del chiarimento del dott Mario Ansaloni ,funzionario regionale del terzo settore che ci ha promesso a breve una risposta regionale in materia .
Da un primo esame dello scenario nuovo appaiono evidenti le contraddizioni tra la volontà regionale di incanalare le associazioni in un organismo che possa essere tutelato , vigilato ed aiutato , come appare evidente dalle pagine del sito regionale del terzo settore , e le volontà comunali che entrano in conflitto con questa impostazione non avendo gli strumenti atti alla vigilanza e controllo .
In attesa della risposta della Regione, che pubblicheremo certamente, alcune affermazioni sopradescritte non possono essere supportate dalla normativa in vigore del terzo settore .
Castelvetro5stelle
fonti: