Forse il nostro Sindaco Giorgio Montanari non lo sa, ma lui o il suo attuale consigliere delegato Bruno Ciancio è consigliere di una fondazione (fondazione Adolfo Simonini) che deve rispettare la Legge Regionale n°37 del 13 novembre 2001 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n°163 del 2001.
Proviamo a fare chiarezza su cosa è una fondazione:
Il Codice Civile affronta il tema dell’associazionismo all’interno del Libro I (“Delle persone e della famiglia”), Titolo II (“Delle persone giuridiche”), Capo II (“Delle Associazioni e delle Fondazioni”) e III (“Delle Associazioni non riconosciute e dei Comitati”). Si tratta di un numero di articoli (da art. 14 ad art. 42) rivolti ad analizzare tre figure giuridiche: Associazioni / Fondazioni / Comitati.
Le Associazioni potranno suddividersi in riconosciute e non riconosciute (ossia con o senza personalità giuridica), le Fondazioni godranno sempre del riconoscimento, mentre i Comitati ne saranno privi. Articolo 14 - Persone giuridiche private
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione
Da un punto di vista fiscale, i funzionari competenti della Regione confermano che qualora una “fondazione” non sia registrata nell’apposito registro della regione di fatto si trasforma in una s.n.c. con socio unico, quindi non solo l’amministratore è responsabile solidamente con il suo patrimonio, ma è anche tenuto a rispettare tutti gli obblighi contabili e tributari del caso.
Cosa prescrive la legge Regionale n°37 del 13 novembre 2001?Art. 1 Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private ad essa delegate a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto" di seguito indicato come "regolamento statale" .
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e le cui finalità statutarie si attuano nell'ambito della Regione Emilia-Romagna.
Come si può facilmente verificare la fondazione, operando in aiuto degli anziani indigenti, ricade nella competenza della Regione Emilia Romagna e quindi deve sottostare all’art. 1 della legge regionale 37 del 13 novembre 2001.
Quali sono le funzioni della Regione nei confronti delle fondazioni?
Art. 2 - Funzioni regionali
1. Le funzioni amministrative indicate nell'articolo 1 concernono:
a) il riconoscimento della personalità giuridica, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 3;
b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto determinata dall'iscrizione delle stesse nel registro di cui all'articolo 3;
c) la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile, determinata dall'iscrizione della stessa nel registro di cui all'articolo 3;
d) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile;
e) la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'articolo 42 del codice civile;
f) il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile;
g) il coordinamento dell'attività e l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'articolo 26 del codice civile;
h) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'articolo 28 del codice civile;
i) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 35 del codice civile agli amministratori ed ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.
Ma come fa la Regione a vigilare sul corretto utilizzo della fondazione “di diritto privato”?
Art. 3 Istituzione del registro delle persone giuridiche
1. È istituito il registro delle persone giuridiche private in attuazione dell'articolo 7 del regolamento statale per i fini previsti dal medesimo.
2. Il registro assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli elementi e dei fatti indicati nell'articolo 4 del regolamento statale.
3. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di prendere visione, nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" , dei documenti che hanno dato luogo ad iscrizioni nel registro nonché di ottenere estratti dei suddetti documenti o certificati riguardanti elementi contenuti nel registro.
4. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione secondo tecniche informatiche del registro di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza, pubblicità, tempestività, diffusione, certezza delle informazioni ivi contenute nonché il collegamento con gli uffici territoriali del Governo, nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento statale e della legge n. 675 del 1996.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo prevedendo in particolare il rilascio anche per corrispondenza e per via telematica degli estratti e dei certificati.
6. La Regione attiva collegamenti telematici con gli uffici territoriali del Governo per lo scambio dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Ma cosa comporta per una fondazione “di diritto privato” iscriversi al registro?
Art. 4 Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica
1. La domanda di iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 2, comma del regolamento statale, come specificato dalle disposizioni della Giunta regionale previste all'articolo 3, comma 5.
2. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione, oltre che per domanda dei soggetti legittimati ai sensi di legge, può essere disposta d'ufficio in caso di ingiustificata inerzia di tali soggetti.
3. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è disposta previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell'idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie.
Chi deve controllare e vigilare sulla finalità e l’amministrazione delle fondazioni?
Art. 7 Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni
1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, sono esercitati dal direttore generale competente in materia di affari istituzionali, al quale spetta, in particolare:
a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
b) annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;
c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità della legge o dello statuto e dello scopo della fondazione;
d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.
2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali entro quindici giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale; sono altresì tenute a trasmettere alla medesima direzione generale ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
3. I controlli inerenti le funzioni di vigilanza da effettuarsi a norma del comma 2 sulla documentazione finanziaria sono svolti secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
Perché la Prefettura di Modena, prefettura dove era registrata la fondazione Adolfo Simonini, ha passato il controllo e la vigilanza della fondazione alla Regione Emilia Romagna?
Lo spiega la stessa Prefettura di Modena nel suo prot. N. 16175/2013-48/Area IV
“…ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.P.R. n. 361/2000, e in ottemperanza alla previsione dell’art. 7. Comma 1 del D.P.R. n. 361/2000 (competenza regionale per materia e ambito di attività) ha trasmesso, per competenza al fine dell’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso ogni Regione…”
Quando il gruppo di Castelvetro del Movimento 5 Stelle ha appreso la volontà del Comune di realizzare un Hospice a Solignano su terreni di proprietà comunali utilizzando fondi anche provenienti della fondazione Adolfo Simonini (si vedano le delibere di consiglio n°20 del 29-04-2013 e n°22 del 11-05-2013), abbiamo voluto saperne di più.
Al consiglio comunale del 11-05-2013, abbiamo appreso, dalla viva voce del sindaco Giorgio Montanari, che lui stesso da statuto è nel consiglio d’amministrazione della fondazione e che, attualmente, ha delegato al suo posto il consigliere Bruno Ciancio che quindi ricopre ora la carica di consigliere della fondazione.
Grazie al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 dal sito del comune, abbiamo appreso che il Sindaco Giorgio Montanari, per la sua carica da consigliere dal 05-05-2012 al 31-12-2012, ha ricevuto dalla fondazione Adolfo Simonini € 2.350,00.
In seguito il Sindaco ha delegato un suo Consigliere.
Per saperne di più abbiamo iniziato a cercare informazioni e siamo entrati in un tunnel!!!
La Prefettura ci rimanda alla Regione
La Regione ci informa che, sì, esiste una pratica, ma i documenti ricevuti "non soddisfacevano" pertanto "la pratica si e' arenata"
Il Sindaco ci rimanda alla Fondazione
Il Presidente della Fondazione NON RISPONDE
Il Notaio NON RISPONDE
Il Prete di Castelvetro NON RISPONDE
I Capuccini di Puianello NON RISPONDONO
Il Consigliere Bruno Ciancio NON RISPONDE
Un'amarezza profonda, unita ad un senso di impotenza, ci aggredisce e per un momento ci lascia senza parole sopraffatti dall'evidente INUTILITA' di tutte questi articoli, commi, disposizioni, registri ... a cosa servono se poi nessuno sembra CONTROLLARE e in caso , SANZIONARE, chi non rispetta la legge?
Ma secondo i nostri Amministratori le Fondazioni DEVONO iscriversi al Registro Regionale oppure NO?
Movimento 5 Stelle gruppo di Castelvetro