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La Regione E.R. risponde ..parzialmente

Attraverso i nostri Consiglieri regionali avevamo fatto una interrograzione in Regione Emilia Romagna a proposito del nuovo impianto Inalca

Commentiamo :

Punto 1 (a pag. 2) l' assessore Muzzarelli afferma:

"… Non c’è stata alcuna sottovalutazione delle problematiche legate alle caratteristiche della proposta…"

Quindi, il fatto che la Provincia di Modena richieda un parere al Ministero solo dopo 7 mesi dalla presentazione del progetto Inalca mentre altre province come Bergamo , Cremona e Parma impieghino appena 20 giorni per realizzare la medesima azione, non deve destare alcuna preoccupazione... Resta il dubbio sull'esito del procedimento qualora il Comune di Castelnuovo R.ne non avesse fatto riaprire i termini della VIA e dell'AIA.

Considerazioni:

Una semplice richiesta di parere all'autorita' sanitaria competente avrebbe portato ad una sicura bocciatura del progetto dal momento che le autorita' europee in materia escludevano gia' il 29 luglio 2011 l'utilizzo di materiale di categoria 1 dalle fonti rinnovabili (ricordiamo che il progetto, presentato il 7 luglio 2011, era inizialmente descritto dal proponente come biomasse a fonti rinnovabili di cat.1).

Sarebbe interessante calcolare i costi che la collettivita' ha dovuto sostenere:

pareri di esperti pagati da provincia e comuni interessati dal progetto e spese dirette sostenute da privati cittadini che hanno dato vita al comitato locale per contrastare tale progetto.

Punto 3 Dalla risposta dell’ assessore Muzzarelli:

"…Che riportava la dizione “altre lavorazioni industriali “ deve essere inteso…"

Sia nel verbale della bocciatura/stralcio del 22 maggio 2012 che nell'approvazione del 18 giugno 2012 da parte della Provincia, la ditta proponente afferma che i materiali in uscita sono destinati al "Recupero - Riutilizzo" , e la stessa Provincia , nel medesimo verbale , identifica il materiale in uscita come "Farine proteiche e grassi animali".

Tuttavia la regione Emilia Romagna afferma che si tratta di "Rifiuti" e la stessa Unione Europea, nonche' lo stesso decreto ministeriale 134 del 7 agosto 2012 all'art. 34, descrive come sottoprodotti "i grassi (15% del totale) qualora soddisfino l'art. 184 bis della 152/06".

Non avendo mai soddisfatto tale articolo nella sua complessita' (vedi sentenze Cassazione), tali prodotti in uscita sono da considerarsi Rifiuti a tutti gli effetti.

A pag 64 della nota UNI TS1163 2009 , i grassi cat. 1 NON vengono ammessi come manipolabili ai fini energetici , mentre sono ammessi solo i grassi di cat. 3 . Considerazioni :

Risulta evidente che le nostre osservazioni non sono dettate da scoop giornalistici o da refusi sommari ma poggiano su solide basi legislative che non lasciano interpretazioni al caso.

Punto 5

Domanda originale all’ assessore Muzzarelli

Venendo ora a mancare la parte della cogenerazione, quale senso rivesta il trattare in rendering carcasse di cat 1, con addittivazione di 270 ton/anno di soda caustica e acidi vari, acqua, energia, al fine di trasportare tale materiale a rischio in altri luoghi con automezzi per essere incenerito, creando di fatto un punto di concentramento di cat. 1 Italiano a Castelvetro;

Risposta dell’ assessore Muzzarelli:

".. non rientrano nella sfera di competenza…"

Ci permettiamo di contraddire l'assessore.

La programmazione delle attivita' insalubri nella Regione Emilia Romagna , sopratutto quando queste sono potenzialmente dannose per colture , salute e ambiente , trattando smaltimento rifiuti con MSR (materiale specifico a rischio), non può essere lasciata ai singoli Comuni o al semplice buon senso degli imprenditori.

In ogni caso la nostra Regione ha stabilito lo scorso 21 settembre 2012 che i materiali di cat.1 sono rifiuti e quindi gestibili all'interno dei PPGR provinciali.

Considerazioni :

Ci chiediamo con quale logica si possa consentire un'attivita' insalubre caratterizzata dal rischio di odori nauseabondi e dal prelievo di acqua dalle falde della comunita' per miscelare un impasto di rifiuto pericoloso di provenienza nazionale indecifrata destinato all'incenerimento in altra provincia o regione.

Dalla risposta dell’assessore Muzzarelli

"I sottoprodotti di origine animale in uscita dall’impianto..."

Ribadiamo che i materiali in uscita dall'impianto non sono sottoprodotti ma sono rifiuti e che l'azienda tratta Rifiuti come dalla Regione Emilia Romagna accettato e comunicato a tutte le province in data 21 settembre 2012PG 2012. 0221794 del 21/09/2012 , PG 2012. 0052938 del 29/02/2012, parere del Ministero dell'Ambiente del 7/02/2011 a seguito della domanda posta dalla Provincia di Bergamo

Considerazioni :

Com'è possibile che un Assessore non sia a conoscenza del fatto che il materiale di cat. 1 nella nostra Regione non e' classificato come "' sottoprodotto " bensi' come " rifiuto " e che come tale deve essere smaltito e colorato con GHT per evitare le frodi del commercio?

La Regione Emilia Romagna ha infatti deliberato in tal senso il 21 settembre 2012 rispondendo al quesito Citterio in corso a Parma (in questo caso si trattava per altro di cat. 3, materiale molto meno a rischio rispetto al cat. 1).

Ad ulteriore conferma del fatto che il materiale di cat. 1 debba essere considerato un Rifiuto ricordiamo i seguenti riferimenti normativi già richiamati in precedenza:

- norma ambientale 152/06;

- norma 142/2011;

Ribadiamo pertanto con forza che il materiale di cat. 1 deve essere destinato , in base al regolamento europeo, allo SMALTIMENTO .

Alleghiamo documento della Comissione Europea con modifiche approvate dal reg 142/2011 e dal 1069/2009 ricordando che non servono interpretazioni casalinghe delle norme ma serve rigore nel rispettarle e nel farle rispettare (vedi caso degli arresti di Andria di Aprile 2012)

Punto 5bis l'assessore afferma :

"….possono essere acquistati e venduti per l’invio a stabilimenti industriali autorizzati al trattamento nel rispetto della vigente normativa…"

E' vero che i rifiuti possono essere acquistati e commercializzati , ma occorre precisare che trattasi di un mercato border-line; tanto che , al fine di evitare le frodi , il Regolamento europeo prescrive , per il materiale da trattare per incenerimento e non incenerito in loco, la marcatura GHT 250 mg per Kg.

Considerazioni :

Sarebbe auspicabile che un assessore osteggiasse commercializzazioni di rifiuti in campo alimentare , se non altro per i rischi connessi .

Per altro, alla domanda che mirava a chiarire se la Regione fosse a conoscenza del fatto che una delle 2 ditte alle quali il materiale in uscita era destinato NON avesse l'autorizzazione ministeriale a trattare il cat. 1 (salvo autorizzazioni dell'ultima ora) non abbiamo avuto risposta.

Punto 6

"Le prescrizioni impartite …"

Non abbiamo capito se , secondo l'assessore , e' possibile che una norma Sanitaria possa essere vincolata o limitata da una norma della Provincia.

Da autorevolissimi esperti sappiamo che :

- non risulta che una Provincia possa porre dei limiti in entrata del prodotto in rendering (salvo gravi rischi ambientali);

- il gestore una volta ottenuta l'autorizzazione a trattare il cat. 1 e' LIBERO in base al reg 1069 di effettuare tutte le ricezioni che il cat. 1 contempla;

- in caso di combustione in camera di scoppio del motore endotermico ad una temperatura di circa 500 c° , sarebbe sicuramente da prevedere una camera di postcombustione che porti ai gas di scarico verso gli 870 c° per rompere la molecola della sporca dozzina per poi passare al raffredamento rapido (meno di 2 secondi) per non dare tempo alle diossine di riformarsi in parte.

Considerazioni finali :

  • Se l'imprenditore decide di trattare e trasformare materiale sequestrato transfrontaliero pericoloso , oppure animali da circo deceduti come dovrebbe comportarsi il Veterinario ufficiale? Dovrebbe attenersi alle Prescrizioni della Provincia (quindi NON autorizzare) oppure dovrebbe considerare il codice di permesso ministeriale al trattamento cat. 1 (quindi autorizzare)?

  • La provincia richiede al gestore il nominativo delle aziende per la fase finale dello smaltimento e poi CONCEDE senza verificare se quelle aziende abbiano effettivamente il permesso per la lavorazione del cat. 1 (le autorizzazioni sono aggiornate e presenti sul web come da obbligo europeo)

  • Fra le prescrizioni della Provincia e' stabilito un controllo sui contratti di stipula fra il trasformatore (Inalca) e i fornitori (altri macelli o allevatori). Ma chi deve controllare? Il veterinario ufficiale? I vigili Provinciali? Il corpo forestale? Con quale modulistica si effettua il controllo? Deve forse essere informata l'Asl? A quale normativa europea fa riferimento la prescrizione della Provincia?

  • Se l'automezzo arriva di notte puo' scaricare o deve attendere l'arrivo del veterinario che vidima i documenti e verifica che l'azienda conferente abbia un regolare contratto con Cremonini spa e sia ad essa collegata?

I dubbi restano molti.

Castelvetro5stelle

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